Brevi
NOTE sul
DEMANIO MARITTIMO E SULLE PROCEDURE DI INFORMATIZZAZIONE
di
Giuseppe Girone - Direzione Centrale Affari Legali ANAS
Nell’ambito dei beni demaniali quello marittimo, che è costituito dal complesso dei beni indispensabili ai pubblici
usi del mare, si caratterizza per essere un demanio necessario dello Stato,
naturale o artificiale. La individuazione del demanio
marittimo si deve all'art. 822, 1° comma del cod. civ
ed all'art. 28 del cod. nav.
La prima norma enumera il lido del mare, la spiaggia, le rade,
ed infine i porti, beni di fondamentale importanza per la navigazione, dunque
per l'economia nazionale, beni di demanio artificiale
costruito spesso sul tracciato di preesistenti rade e bacini.
La legislazione in materia portuale classifica i porti in due
categorie, la prima per i porti militari e la seconda per quelli di rilevanza
economica, ed in tre classi di rilevanza economica, internazionale, nazionale e
regionale-interregionale.
Nell'assetto organizzativo del Demanio Marittimo si distinguono
oggi, accanto alle tradizionali Autorità marittime, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, i direttori marittimi, i capi di compartimento
e di circondario, le Organizzazioni portuali, le Autorità portuali.
Le diciotto Autorità portuali, il numero è in incremento, che
operano sotto la vigilanza ministeriale sono costituite dal presidente, dal
comitato portuale, dal segretario generale e dal collegio dei revisori dei
conti. Il presidente è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti previa intesa con la Regione interessata ed ha la responsabilità del
raggiungimento dei risultati della gestione economica
del porto mediante piani operativi e interventi puntuali. Concessioni per i
servizi portuali e atti di gestione del patrimonio, in regime tendenzialmente privatistico e con finalità prettamente economiche, pur nel
rispetto delle esigenze di servizio pubblico, caratterizzano l'attività della
nuova Autorità, che gestiscono anche i piani portuali assumendo compiti regolativi
del territorio che rivestono notevole importanza.
Secondo l'art. 28 cod. nav, fanno
parte del demanio marittimo le lagune, le foci marittime dei fiumi, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte
dell'anno comunicano con il mare senza un rilevante apporto di lavoro dell'uomo
ed infine i "canali utilizzabili ad
uso pubblico marittimo".
L'art. 29 cod. nav. disciplina le
pertinenze demaniali marittime identificandole nelle opere ubicate «entro i
limiti del demanio marittimo e del mare territoriale», come i fari e le boe.
Elemento comune ad ognuno dei beni enumerati è l'idoneità ai pubblici usi del
mare. È proprio a quest'ultimo concetto che si rifà
la giurisprudenza per giudicare delle controversie sorte in
ordine a provvedimenti di delimitazione del demanio marittimo con
efficacia costitutiva emessi dal Capitano di porto, organo semi-militare,
titolare dell'ufficio di Capitaneria la cui circoscrizione territoriale copre, nella sua articolazione, tutto il territorio peninsulare e insulare.
Nei rapporti con i proprietari privati,
invece, il Capo del compartimento marittimo, anzitutto
istituisce un formale contraddittorio.
L'art. 32, infatti, configura un
procedimento giustiziale che in difetto di accordo tra le parti perviene alla pronuncia
definitiva del Ministro specificamente competente
per il demanio marittimo. Nel caso poi di un
seguito della controversia giurisdizionale
soltanto il Ministro delle finanze rappresenterà lo Stato.
Posta di fronte a casi dalla soluzione assai
ardua la giurisprudenza ha articolato tre criteri di riconoscimento della demanialità
marittima: che l'area controversa
sia normalmente inondata nel corso di mareggiate ordinarie; che, in mancanza di ciò, essa sia stata in antico
sommersa e sia attualmente utilizzabile per gli usi pubblici del mare; che, comunque, il bene sia necessariamente
adibito ad usi attinenti alla
navigazione, alla pesca, compresa
quella da terra, o alla balneazione, anche solo allo stato potenziale.
Se l'ampiezza della casistica
giurisprudenziale di riconoscimenti della demanialità marittima venga
posta in relazione alla corrispondente prudenza con la quale per solito viene ammessa la c.d. sdemanializzazione tacita di tutti i beni pubblici può
concludersi che l'atteggiamento del giudice è pressoché costantemente orientato
nel senso di una tutela
rigorosa della proprietà pubblica, anche nei confronti dell'Amministrazione che spesso non si
mostra in grado di operare efficacemente in tal senso.
Con particolare riferimento alla tutela
dei pubblici usi del mare, tra i
quali la balneazione, si registrano sempre più di frequente negli ultimi anni
interventi repressivi della
giurisdizione penale: e spesso il processo penale è la
sede di un dibattito che riguarda soltanto marginalmente il caso di specie, involgendo soprattutto aspetti critici dell'amministrazione
demaniale.
Infine un accenno va dedicato al mare
territoriale, cosa che - ex art. 810 cod.
civ. - può formare oggetto di
diritti. Infatti in “zone" del mare territoriale possono essere accordate concessioni temporanee
di beni "demaniali" secondo l'art.
36 cod. nav., ad es. di diritti esclusivi di pesca,
dei diritti c.d. perpetui acquistati
dai privati in tempi risalenti, la concessione e la sorveglianza sulla attività di produzione, ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale.
Secondo l'art. 7 della Convenzione di Ginevra del 1958 il mare
territoriale è individuato nel limite di
dodici miglia, allorché la misurazione relativa sia effettuata dalla "linea costiera segnata dalla
bassa marea", ovvero dalle linee rette che delimitano il c.d. mare territoriale interno (art. 2, 2° comma,
cod. nav.). Senonché l'equivalenza tra potere concessorio ed ordinatore degli usi privati da una parte e proprietà pubblica dall'altra si è ben presto
rivelata insostenibile, a misura che
aumentava la necessità del controllo pubblico delle attività private di
uso del territorio.
D'altra parte, né il codice civile né il codice
navale annoverano il mare territoriale
tra i beni del demanio marittimo, mentre l'art. 2 cod. nav. individua
i confini del mare
territoriale italiano definendolo soggetto alla sovranità dello Stato. Ma se
né il mare territoriale né la piattaforma continentale possono
definirsi beni demaniali essi sono tuttavia
soggetti come res communes di particolare
rilievo sociale alla
potestà dell'autorità marittima. Questa la esercita per garantire integrità e permanenza dell'utilizzazione come dominio eminente dello Stato.
*L’informatizzazione del
Demanio marittimo è stata avviata nel 1993 con la realizzazione del Sistema
Informativo Demanio marittimo (S.I.D.)
ed è attualmente in fase di completamento. La finalità del Sistema è di permettere
un’efficace gestione dei beni del demanio marittimo attraverso la puntuale
identificazione e conoscenza dell’uso reale, disponendo, per l’intero
territorio nazionale, di una cartografia catastale aggiornata.
La banca dati è stata creata,
secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
attraverso una capillare raccolta di copie “validate”,
con appositi verbali sottoscritti dalle Autorità
competenti, di tutti gli atti ufficiali utilizzati per il controllo e la
gestione del tratto di competenza demaniale di tutte le Capitanerie di Porto
d’Italia. La ricerca dei documenti è stata effettuata
tra mille difficoltà logistiche e ambientali. In molti casi gli operatori,
autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dislocati sul
territorio in modo capillare, si sono trovati davanti a realtà molto complesse.
Negli archivi c’erano provvedimenti risalenti ad inizio secolo e sono immaginabili le difficoltà che sono state incontrate
per ricavare le copie degli atti da inserire nella banca dati (esperienza
personale diretta).
L’area di
intervento ha interessato la zona demaniale marittima e la relativa
fascia di rispetto dell’intero territorio nazionale per uno sviluppo di ca.
7.500 km di costa.
Il Sistema, per tutti gli
aspetti di natura catastale fa riferimento alle decisioni assunte dal Gruppo
Operativo di Lavoro costituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dall’Agenzia del Territorio e dall’Agenzia del Demanio ed è stato sviluppato
secondo le indicazioni del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
ex AIPA ed è costantemente monitorato secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 39/93.
La dimensione
territoriale, la capillarità delle informazioni e la qualità dei dati, inserite
nella banca dati del S.I.D.
possono costituire lo strumento di riferimento per la gestione del demanio
marittimo, di interesse per larghi settori della Pubblica Amministrazione
centrale e locale.
Le basi di dati relative all’Italia peninsulare, Regione Siciliana ed
Autorità portuali escluse, sono in uso da oltre 7 anni presso 40 Capitanerie di
porto e presso la sede del Ministero. Al momento, si sta completando
l’estensione alle aree di cui sopra insieme con lo sviluppo degli applicativi
software per la conduzione a regime del Sistema. La progressiva messa in
esercizio dello stesso, già avviata, si svilupperà parallelamente al rilascio
del software.
La realizzazione del S.I.D. si è intersecata con la
recente evoluzione normativa (D.Lgs. 112/98) relativa
al Pubblico Demanio Marittimo, la quale ha significativamente mutato l’assetto
istituzionale, coinvolgendo altre pubbliche amministrazioni nella sua gestione.
Il citato decreto legislativo mantiene allo Stato le funzioni relative al Sistema la cui gestione sarà regolata mediante
Protocolli di Intesa con le Regioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 281/97. Fermo restando il rispetto dell’autonomia
delle singole amministrazioni, il S.I.D.,
con riferimento all’iter connesso con il rilascio/rinnovo di concessioni,
prevede l’acquisizione di tutti i dati delle fasi essenziali dei procedimenti
amministrativi:
-
domanda;
-
rilascio del relativo provvedimento;
-
gestione del profilo economico;
-
chiusura della pratica.
Considerata la
“convergenza” di competenze sullo stesso ambito territoriale da parte di
diversi soggetti (Capitanerie di porto, Autorità portuali, Regioni e Comuni),
il S.I.D. rappresenta un
adeguato strumento informatico per la gestione e il controllo dei beni del
demanio marittimo, al fine anche di consentire la generazione omogenea e
controllata dei dati di aggiornamento.
Il Sistema, inoltre, si
propone di fornire anche ai cittadini adeguati servizi quali la possibilità di
visualizzare via Internet dati geometrici ed amministrativi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base
di questo quadro di riferimento, ha adottato un’architettura hardware e
software che concentra tutte le funzioni di elaborazione e di aggiornamento
presso il Centro Operativo Nazionale, assegnando ai Centri Operativi Locali le
funzioni di consultazione delle informazioni ed inoltro dei dati di
aggiornamento amministrativi.
*Informazioni
pubblicate sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.