In tema di bilancio
dell’amministrazione degli Archivi notarili
di Daniela
Cimmino
Sommario: 1. Linee generali
del sistema; - 2. Autonomia finanziaria e amministrativa; 3. - Il bilancio; 4. – Responsabilità
contabile; 5. - Sviluppi della normativa
di settore nell’attualità.
1.
Linee generali del
sistema
A termini dell’art. 81 Cost. le Camere approvano annualmente i
bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
In disparte ogni considerazione circa l’impiego della locuzione
“bilanci” in luogo di “bilancio”, che, secondo tesi prevalente pare
attribuibile ad una svista del Costituente[1] giova soffermare
l’attenzione sulla portata di tale disposizione, di cui costituiscono corollari
i canoni dell’integrità, universalità ed unità ai sensi dell’art. 5 legge n.
468 del 1978.
In sostanza, la norma costituzionale, attraverso il richiamo ai
suindicati documenti contabili fa riferimento alle fasi di sviluppo della
complessa attività che vede coinvolti nelle rispettive competenze l’esecutivo
ed il Parlamento.
In particolare, l’esame del bilancio viene svolto dalle Camere ex ante per confluire nella approvazione, cui segue la
promulgazione quale solenne attestazione
della conformità dell’atto al sistema. Alla formazione del bilancio parlamentare
fa seguito la definizione dei capitoli ai fini del riparto delle risorse
finanziarie e dell’assegnazione da parte dei Ministri delle stesse ai dirigenti
responsabili della gestione.
Il rendiconto, invece, quale documento realizzato a consuntivo
ed espressivo dei risultati della gestione è sottoposto ad esame postumo del
Parlamento, che segue il giudizio di parificazione espresso dalla Corte dei
Conti, definita longa manus delle Camere, in quanto riferisce al Parlamento sulla
gestione dei conti pubblici[2]. Infatti, le Sezioni Unite
allegano alla decisione sul rendiconto generale una relazione nella quale si
evidenzia l’andamento della gestione ed i risultati conseguiti[3].
2.
Autonomia
finanziaria e amministrativa
Ai
sensi dell’art. 1 legge n. 629 del 1952 l’amministrazione degli Archivi
notarili opera, sul piano gerarchico ed amministrativo, alle dipendenze del
Ministero della giustizia, pur avendo ordinamento e gestione finanziaria
separati.
Rebus sic stantibus emerge
una duplice caratterizzazione di tale amministrazione, che se da un canto non è
sottratta, per voluntas legis, ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro, organo politico, dall’altro
presenta i caratteri tipici delle amministrazioni autonome[4], rilevando, quali indici
significativi, la percezione di proventi propri mediante la riscossione di
tasse per i servizi resi e la presenza di uno specifico patrimonio, mobiliare
ed immobiliare, entrambi finalizzati
all’espletamento delle funzioni cui è preposta, la redazione di un
bilancio preventivo, allegato al documento del Ministero, un conto consuntivo
ed autonomi organi tra i quali il Direttore dell’Ufficio centrale degli archivi
notarili ed il Consiglio di Amministrazione, con compiti in materia di risorse umane,
organizzazione degli uffici, nonché in tema di bilancio ed in materia
contrattuale.
Del
resto, come è stato autorevolmente rilevato,[5] trattasi di
amministrazione autonoma del Ministero ed i confini di tale autonomia possono
rinvenirsi nell’articolata trama normativa che compone lo specifico
ordinamento.
In
definitiva, tale condizione si estrinseca dal p.d.v. finanziario e
amministrativo in attività funzionali alla realizzazione degli scopi gestionali
ed organizzativi dell’istituzione.
Altro
aspetto di interesse è rappresentato dalla presenza di organi ispettivi con
attribuzioni diverse rispetto a quelli presenti al Ministero[6]. Al riguardo, viene in
rilievo la figura del conservatore, titolare di una molteplicità di funzioni, ex multis quella ispettiva, di
particolare pregnanza in vista del corretto svolgimento della funzione
notarile.
Sul
tema della natura giuridica degli Archivi notarili si è espresso a più riprese
il Supremo Consesso di giustizia amministrativa che, pur riconoscendo e facendo
discendere l’autonomia finanziaria dalla percezione di risorse derivanti
dall’espletamento delle attività cui è preordinata l’ amministrazione, ha
confermato l’assenza di personalità giuridica, non risultando alcuna previsione
normativa in tal senso. Com’è noto infatti, l’art. 97 Cost. pone riserva di
legge alla creazione delle persone giuridiche di diritto pubblico[7].
Per incidens,
si evidenzia che gli organi dello Stato, ciascuno dotato di propria identità
connessa ai diversi settori di competenza, sono di norma privi di personalità
giuridica, tanto ciò vero che lo Stato è persona giuridica contenente una
pluralità di articolazioni centrali sprovviste di personalità giuridica
rappresentate dai Ministeri, la cui attività è direttamente riferibile allo
Stato persona[8].
3.
Il Bilancio
L’autonomia dell’amministrazione degli
archivi notarili può qualificarsi oltrechè finanziaria, anche di gestione,
contabile e di bilancio, provvedendo l’organo ad amministrare direttamente i
propri beni ed attività, disponendo di contabilità separata ed essendo i dati
dell’autonomia finanziaria e di gestione inseriti in un documento contabile
distinto da quello del Ministero[9].
La disciplina di riferimento si rinviene
nel regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili di cui al R.D. 6
maggio 1929 n. 970.
In particolare, ai sensi dell’art. 10, la
materia del bilancio è rappresentata dalle riscossioni e dai pagamenti
dell’esercizio. Dal che si evince, come
è stato autorevolmente rilevato[10], la redazione del
bilancio in termini di cassa e non anche di competenza, come avviene invece per
il bilancio dello Stato.
Inoltre, il richiamo della norma alle
operazioni relative all’esercizio parrebbe escludere, per esempio,
l’approvazione di un contratto comportante spesa in conto capitale in mancanza
di disponibilità nell’esercizio corrente, quand’anche il pagamento dovesse
avvenire nel successivo anno finanziario[11].
Individuata la normativa specifica
afferente il sistema contabile degli archivi notarili occorre precisare che
essa si ispira sostanzialmente ai canoni della contabilità generale dello
Stato.
Difatti, il bilancio degli archivi è
ripartito in unità previsionali di base, ove è indicata la totalità delle
risorse finanziarie affidate alla gestione dell’ufficio centrale degli archivi
notarili, unico C.R.A.
Il progetto di bilancio, redatto da tale
articolazione entro il mese di aprile, viene inviato all’ufficio centrale del
bilancio, sottoposto al Consiglio di amministrazione ai fini dell’approvazione
e indi trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze per la
presentazione al Parlamento in allegato al bilancio del Dicastero.
A seguito della pubblicazione su Gazzetta
Ufficiale della legge di approvazione del bilancio e del decreto del M.E.F. di
ripartizione delle unità previsionali di spesa modulati in articoli[12], il direttore
dell’ufficio centrale emana provvedimenti di delega, vistati dall’ufficio centrale del bilancio e
destinati ai capi degli archivi per l’effettuazione delle spese mediante
ordinativi.
In effetti, in vista della distribuzione
delle risorse tra gli articoli i capi degli archivi devono programmare le spese
previste nel corso dell’esercizio finanziario.
Al termine dell’esercizio, dal confronto
tra previsioni effettuate e risultati conseguiti emersi in sede di rendiconto è
dato valutare il livello degli obiettivi raggiunti ai fini della più ampia
realizzazione del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
4.
Dalla lettura in chiave ermeneutica del
combinato disposto di cui agli artt. 28, 97 e 98 della Carta Costituzionale,
normativa fondamentale di riferimento, emerge che i pubblici impiegati prestano
il proprio servizio nell’ interesse esclusivo della Nazione ed operano
nell’ambito di uffici pubblici organizzati in base a disposizioni di legge,
poste a presidio dell’endiadi buon andamento ed imparzialità. Tali garanzie
rilevano vuoi sul piano oggettivo, quindi con riguardo all’amministrazione
quale ente erogatore del servizio, vuoi sul versante soggettivo cioè della pubblica
funzione espletata dall’impiegato.
In particolare, il secondo comma
dell’art. 97 dispone che l’ordinamento degli uffici determina gli ambiti di
competenza, le attribuzioni, nonché le responsabilità proprie dei funzionari.
Tale proposizione normativa risulta
correlata all’art.
Con specifico riferimento al tema che ne
occupa, la dinamica delle riscossioni e dei pagamenti comporta espletamento di
attività contabile da parte dei più alti funzionari degli archivi notarili, cui
spetta dimostrare le risultanze gestionali conseguite mediante due strumenti di
verifica: il conto amministrativo ed il conto giudiziale.
Il primo rappresenta una forma di controllo
essenzialmente endogeno, cioè operato dalla stessa amministrazione di cui fanno
parte i dipendenti.
Il secondo determina una verifica in
parte eterogenea, in quanto compiuta da organo estraneo all’amministrazione, al
fine di accertare eventuali responsabilità patrimoniali dell’agente.
Infatti, dopo il controllo del conto
giudiziale da parte dell’Ufficio centrale del bilancio e la sua presentazione
al vaglio del direttore dell’Ufficio centrale degli archivi notarili, il conto
viene sottoposto al giudizio della Corte dei Conti.
Il
tema del controllo risulta strettamente connesso a quello della responsabilità
amministrativa conseguente alla trasgressione di doveri nei confronti
dell’amministrazione.
Tale species
di responsabilità, sul versante contabile, consiste nella responsabilità
patrimoniale del funzionario che, a titolo di dolo o colpa grave, non abbia
osservato obblighi di servizio ed abbia, in conseguenza di ciò, provocato alla
pubblica amministrazione danno erariale per ciò stesso risarcibile[13].
Com’ è evidente, sul punto rileva il
nesso di causalità tra comportamento commissivo o omissivo ed evento dannoso.
Più specificatamente, la responsabilità
contabile fa capo a quanti gestiscono denaro o altri valori pubblici. Trattasi
dei cd. agenti contabili, incaricati della riscossione delle entrate e
dell’esecuzione dei pagamenti, tenuti alla resa del conto della gestione e
sottoposti alla giurisdizione del giudice contabile.
In estrema sintesi è dato distinguere un
duplice giudizio che interessa i funzionari in parola: il giudizio di conto,
inteso a dichiarare la regolarità delle operazioni eseguite ed il giudizio di
responsabilità, azionato in caso di danno o di ammanco[14].
5.
Sviluppi della
normativa di settore nell’attualità
Particolare
pregnanza assume la L. 28-11-2005 n. 246, riguardante la semplificazione
ed il riassetto normativo per l'anno
In
particolare l’art. 7 rubricato “riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili” detta criteri e principi direttivi intesi ad adeguare la disciplina in
vigore alle più recenti previsioni normative che hanno innovato il diritto
amministrativo.
Tra i molteplici criteri direttivi enunciati dal
legislatore delegante si richiamano quelli concernenti le seguenti materie: la
“redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate,
anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti
o sordomuti”; la “nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo
che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni
disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione”;
la “custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati”; l’ “aggiornamento e coordinamento normativo
degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti
notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili”; il “ricorso generalizzato ai sistemi
ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza
e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al
notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a
rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla
redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi”; la “previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi
quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per
l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per
oggetto solo la regolarità formale degli atti”; la “revisione dell'ordinamento
disciplinare”, mediante, per esempio, attribuzione del potere di iniziativa al
procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e,
relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile.
In
effetti, l’iniziativa risponde all’esigenza di innovare la normativa di settore
alla luce della intentio legis
espressa in ambito generale con la riforma avviata nel ’90.
La
nota legge sul procedimento ha introdotto il richiamo ai criteri di
economicità, efficacia e pubblicità, che oggi si accompagnano al principio di
trasparenza, recato dalla recente novella operata dalla l. 15/2005, in
conformità ad un ideale di amministrazione il più possibile garantista.
In proposito,
può affermarsi che l’introduzione dei valori di economicità ed efficacia, quali
criteri giuridicamente rilevanti, non più riferibili esclusivamente alla
scienza economica e dell’amministrazione, ha fornito una nuova lettura al
canone costituzionale del buon andamento.
La ratio ispiratrice dell’orientamento
innovatore in itinere risiede nelle esigenze di garanzia del cittadino,
presidiate da vari istituti, tra cui: la comunicazione dell’avvio del
procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la
partecipazione, l’accesso agli atti.
Con
particolare riferimento ai risultati dell’azione amministrativa, l’art. 3 bis della nuova legge sul procedimento
costituisce chiara espressione di una scelta normativa mirata a salvaguardare e
potenziare l’efficienza dell’attività espletata dalla p.a., mediante
l’incentivazione dell’uso della telematica, non solo nei rapporti tra le
articolazioni interne alla stessa amministrazione, in vista di una maggiore
celerità nel compimento dei numerosi passaggi procedimentali, ma altresì tra
uffici delle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché negli
oramai frequenti contatti che intercorrono tra queste ed i privati in virtù
dell’istituto della partecipazione.
In
effetti, tale proposizione normativa si pone oggi quale ulteriore parametro di
riferimento, non solo nella prospettiva della semplificazione, ma altresì ai
fini del divieto di aggravamento del procedimento, esplicitato al comma 2 del
primo articolo della legge suindicata, che va letto alla luce della nuova
disciplina apprestata dal legislatore in tema di informatizzazione della p.a.
Il
“quadro” prospettato dal Costituente viene oggi arricchito dal legislatore alla
luce delle nuove esigenze dettate dall’attuale contesto sociale, sicchè la
vigente normativa costituisce espressione di un graduale processo evolutivo, la
cui consistenza è tale da richiedere una maturazione culturale, idonea a
sovvertire l’assetto preesistente, ponendo in discussione metodologie e prassi
radicatesi nel tempo.
Ora,
lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante impiego della più avanzata
tecnologia informatica si presenta utile a soddisfare esigenze di
semplificazione ed economia procedimentale, nella direzione di
un’amministrazione più “a contatto” con il
cittadino, in coerenza con le direttive comunitarie e le riforme
costituzionali che hanno di recente attuato il
decentramento delle funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà.
In
effetti, con l’adozione del "Codice dell'amministrazione digitale" di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si è inteso incentivare l’uso
delle tecnologie per favorire la partecipazione dei cittadini al processo
democratico e per agevolare l’esercizio dei diritti civili e politici.
Lo
snellimento e l’ accelerazione delle procedure può essere utilmente conseguito
per il tramite della c.d. decartolarizzazione dell’attività amministrativa,
attuata mediante la creazione e veicolazione di atti in forma elettronica, che,
nell’agevolare le operazioni di ricerca e di reperimento dati, determinano
conseguentemente risparmi di spesa e considerevoli vantaggi in termini di
tempistica procedimentale.
In
particolare, l’art. 4, rubricato “partecipazione al procedimento informatico”,
sancisce che gli istituti della partecipazione e del diritto di accesso ai
documenti sono esercitabili attraverso l’uso delle tecnologie
dell’informazione, in attuazione del disposto di cui agli artt. 59 e 60 del
d.P.R. n. 445/2000.
L’art.
3 fa espresso riferimento al diritto dei cittadini e delle imprese ad ottenere
l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le p.a., che hanno
l’obbligo di procedere alla riorganizzazione dei servizi, onde garantire un
crescente grado di soddisfazione dell’utenza.
A
tale scopo ogni anno le amministrazioni centrali inviano una relazione al
Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro per l’innovazione e le
tecnologie.
Inoltre
l’art. 12 del codice, contenente norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione
e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, dispone che lo Stato promuove
la realizzazione e l’utilizzo delle reti telematiche, strumenti di interazione
tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
In
effetti, il codice dell’amministrazione digitale rappresenta la chiave di volta
della riforma della p.a. nell’ottica dell’informatizzazione del procedimento.
[1] C. Manacorda, Contabilità pubblica, Torino, 2005, p. 68
[2] Sfrecola, La Corte dei Conti, in Appunti per un manuale di diritto pubblico dell’economia, a cura d Jaricci, 1996, ed. Kappa, p. 300
[3] Sfrecola, op.cit., p. 303
[4] Ebner, Gli Archivi notarili, Casa editrice Stamperia Nazionale, 1999, p. 63
[5] Ebner, op.cit., p. 64
[6] Ebner, op.cit., p. 64
[7] V. Ragonesi, op.cit., p. 25
[8] V. Ragonesi, op.cit., p. 30
[9]In tema di organi autonomi v. V. Ragonesi, Guida al diritto amministrativo, 2004, p. 30 s.
[10] Ebner, op. cit., p. 300
[11] In tale direzione si è orientata la Corte dei Conti con rilievo n. 323 del 19 dicembre 1987, che ha rifiutato la registrazione di un provvedimento in mancanza di totale disponibilità finanziaria, nonostante la spesa si sarebbe dovuta effettuare in gran parte nel successivo esercizio. V. Ebner, op.cit. p. 500.
[12] Tale è la denominazione dell’unità elementare del bilancio nel settore.
[13] Per approfondimenti in ordine ai rapporti dell’illecito amministrativo-contabile con la disciplina penalistica, sul tema della pregiudizialità penale e più in generale dell’efficacia sugli altri giudizi del giudicato penale: v. G.Bencivenga, Talune considerazioni critiche in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile, in La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (Atti dell’incontro-dibattito presso la Corte dei Conti dell’11 giugno 1993), a cura di F. Garri, Nuova editrice Spada, p. 269 ss.
[14] In tema di rapporti tra processo penale e giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti v. G. Bencivenga, Costituzione di parte civile della P.A. nel processo penale ed azione di responsabilità avanti alla Corte dei conti, in Amministrazione e contabilità, Roma, 1996, p. 130 ss.
[15] pubblicata nella G.U. 1 dicembre
2005, n. 280.