La deportazione nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza contabile

di Luisa Motolese

Consigliere della Corte dei conti

 

Giuliano Kriznik, nato il 9 dicembre 1924 a Trieste, ha presentato in data 7 ottobre 1981 alla competente Commissione per le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi nazisti KZ[1], in virtù del fatto di essere reduce dalla deportazione in Germania, domanda di concessione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 1 della legge 18 novembre 1980, n° 791.

Tale domanda è stata rigettata con provvedimento n°7229 dalla predetta Commissione l’8 febbraio 1985 in quanto: “ non si verificherebbero le condizioni previste per la concessione richiesta”.

Avverso tale determinazione il Kriznik ha presentato in data 21 agosto 1997 ricorso alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Lombardia – e il medesimo ha avanzato, in considerazione delle proprie condizioni di salute, istanza di anticipazione dell’udienza che è stata fissata per il giorno 21 settembre 2000.

Kriznik risulta essere stato arrestato a Susak – FIUME ora territorio Croato, il giorno 8/11/1944 dai Tedeschi e deportato in Germania nel campo di concentramento di Mühldorf. Nel mese di dicembre venne inviato con un “Arbeitskommando” nei campi “Aussenkommando” di Schwindegg, Talheim, Weidenbach ed in quest’ultimo rimase fino alla liberazione da parte delle Forze americane avvenuta il 2 maggio 1945.[2]

Secondo la legge federale tedesca sugli indennizzi ai cittadini tedeschi ex perseguitati dai nazisti , il campo di concentramento di Mühldorf risulta compreso fra quelli che danno titolo ai relativi benefici.

 Le cause della deportazione (arresto da parte delle forze di sicurezza tedesche) rientrano fra quelle contemplate dalla legge.

Per quanto concerne il campo di Mühldorf il ricorrente ha segnalato, come attestato dalla Municipalità di detta città, che l’intera documentazione è andata distrutta per cui il Servizio Ricerche della Croce Rossa Internazionale non è stato fino ad oggi in grado di certificare la presenza del ricorrente in tale campo.

Quanto alle caratteristiche del “Waffen SS K.L. Mühldorf KL Dachau” (denominazione ufficiale del campo) sulla scorta della documentazione (di fonte tedesca ed alleata) in possesso da parte della Associazione deportati e perseguitati politici italiani antifascisti risulta che il campo in argomento, articolato su vari Waldlager e campi satelliti in diverse località nei dintorni della predetta cittadina, dipendenza del campo di Duchau, era uno dei peggiori KZ della Germania.

Racconta il povero deportato: “si trattava di un campo di sterminio; sterminio conseguito mediante sottoposizione a lavoro massacrante, in alloggi precari, alimentati con poche centinaia di calorie (le scarse razioni stabilite dal comando di Dachau erano soggette a ruberie da parte delle SS), con abiti del tutto inadeguati al rigido clima bavarese. Fa testo la media giornaliera dei decessi come accertata dall’Autorità Americana di occupazione ed i processi intentati sempre dalla stessa Autorità ai responsabili del campo (appartenenti alle SS, come il comandante Schallmeyer, civili come la responsabile sanitaria del campo dott.ssa Flocken, entrambi condannati alla pena capitale).

Al riguardo esiste un volume dello storico Peter Müller nonché un documentario della radiotelevisione tedesca ZDF, paragonabile al 1° canale della R.A.I., dal titolo piuttosto eloquente: “damit kein Gras daruber wachst” (dove non cresce più l’erba) che documenta tra l’altro le atrocità commesse dai tedeschi nei confronti dei detenuti nel campo di Mühldorf.”

Con sentenza n° 1477/2000 del 10 novembre 2000, emessa dal giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia è stato riconosciuto al signor Kriznik il diritto all’assegno vitalizio di cui alla legge citata n° 791/80, insieme a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

L’Amministrazione del Tesoro – ritenendo che la Sezione Giurisdizionale Lombardia – nel riconoscere il diritto al beneficio richiesto avesse erroneamente disposto la corresponsione sulle somme dovute degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ha appellato la sentenza menzionata limitatamente alla parte in cui prevede il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, per violazione dell’art. 1224 Cod. Civ.

Con successiva sentenza n° 363/2001, la I Sezione Centrale d’Appello, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione del Tesoro disponendo conclusivamente che sui crediti maturati prima del 20/09/2000 (legge 205/2000) spettano gli interessi nella misura legale ai sensi dell’art.1284 cc, salvo prova del maggior danno e previa domanda, mentre sui crediti maturati dopo il 20/09/2000 spetta la maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali da liquidare d’ufficio ex lege.

In data 28/06/2002 il signor Kriznik ha proposto ricorso per l’interpretazione della sentenza n° 1477/00, chiedendo la retrodatazione dell’assegno, concesso in esecuzione della sentenza stessa, a decorrere dalla domanda prodotta in data 30/10/1981.

L’Amministrazione del Tesoro aveva infatti conteggiato gli arretrati e gli accessori a far data dal 1 ottobre 1996 (data della domanda di riesame).

Il signor Kriznik ha sempre sostenuto, fin dalla presentazione del primo ricorso (v. memoria difensiva dell8/09/00) di aver prodotto la prima domanda in data 7 ottobre 1981; domanda protocollata il 30.101981.

Nella successiva memoria difensiva del 6/12/2002 Kriznik ha spiegato che venne a conoscenza della mancata accettazione di questa prima domanda da parte dell’Amministrazione del Tesoro vari anni dopo, da un semplice trafiletto sul periodico “Triangolo Rosso” edito a cura dell’Associazione ANED di Milano. Dopo anni di ricerca in Italia, Germania, Croazia, USA, Canada, Brasile ed Australia, Kriznik riuscì a reperire 55 nominativi dei 101, alcuni ancora viventi, che componevano il trasporto dell’8/11/1944, con destinazione Germania.

Altri mezzi di prova sono stati reperiti poi attraverso annunci sui giornali italiani ed esteri, articoli e pubblicazioni sulla deportazione e testimonianze raccolte dopo la messa in onda di un programma della citata TV tedesca che aveva intervistato vari abitanti del luogo che ricordavano episodi di sevizie nel campo KZ di Mühldorf dove era stato deportato Kriznik.

Il giudice unico della Sezione Giurisdizionale Lombardia con sentenza n° 39/03 ha accolto la domanda avanzata dal ricorrente Kriznik ed ha disposto che la prima sentenza , n° 1477/00 del 10 novembre 2000, dovesse essere intesa nel senso che la decorrenza del trattamento (assegno vitalizio) riconosciuto a Giuliano Kriznik quale ex deportato nei campi nazisti KZ di cui alla legge 18/11/1980, n°791, fosse ancorata alla data del 30/10/1981.

La pretesa dell’attore è stata ritenuta fondata dal giudice in quanto la pretesa sostanziale attiene ad un credito insorto a fronte della iniziale domanda del 30/10/1981 mentre la nuova domanda del 14/09/1996 attiene ad una mera istanza di riesame sulla medesima pretesa.

La sentenza n° 1477/00 – conclude detto giudice – ha quindi implicitamente vagliato l’iniziale pretesa del Kriznik statuendo l’accoglimento della stessa.

Il Ministero del Tesoro ha proposto ancora appello avverso tale ultima sentenza.

L’Amministrazione resistente ha ritenuto a tale proposito che la sentenza n° 39/03- che ha interpretato la precedente sentenza n° 1477/00- fosse affetta da violazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla eccepita prescrizione (di cui alla memoria di costituzione e difensiva del 22 ottobre 2002) del diritto a ricorrere avverso la delibera negativa n°7229 dell’8/02/1985 con cui viene esaminata e definita l’istanza del 30 ottobre 1981, in quanto detta delibera, regolarmente notificata – come risulta dalla deposizione in atti – non venne mai impugnata nei termini prescritti e quindi il relativo rapporto si sarebbe esaurito.

Parte ricorrente, a sua volta tramite il proprio legale, nella comparsa di costituzione e risposta ha svolto alcune interessanti considerazioni in diritto.

L’art. 78 c. 3 del D.P.R. 915/78- rappresenta la difesa attrice- dispone chiaramente che le domande degli interessati volte ad ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti hanno comunque “valore di denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo”; il successivo u.c., inoltre, altrettanto chiaramente dispone che “l’accoglimento dell’istanza produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto….”

Nel caso del Kriznik, quindi, la sua istanza del 1996 era volta ad ottenere la revisione del precedente provvedimento negativo e quindi la riconsiderazione della sua posizione in relazione al beneficio di cui all’art. 1 della citata legge n°791.

Gia’ dalla prima domanda del 1981 il Kriznik aveva diritto al beneficio richiesto, anche se per le particolari difficoltà obbiettive di reperimento dei documenti necessari, quella domanda fu in un primo momento respinta.

Le condizioni per il riconoscimento del diritto, però, erano già tutte esistenti nel 1981 (deportazione in campo KZ , domanda presentata); la circostanza che alcune di esse (qualifica di campo di sterminio) sono state comprovate documentalmente solo anni dopo, per le accennate difficoltà di reperimento dei documenti, non può impedire che gli effetti dell’accoglimento della domanda di riesame si producano con effetto ex tunc.

Giustamente, pertanto il primo giudice – rappresenta ancora la difesa – ha ritenuto doversi applicare alla fattispecie l’art. 78/915, ove si prevede la possibilità di chiedere, ed ottenere, il riesame amministrativo di precedenti decreti negativi, anche se definitivi, sulla base di documenti nuovi e decisivi.

Quindi il petitum è unico, e sempre lo stesso; cioè l’assegno ex art. 1 L. 791/80 richiesto con la domanda del 1981; la domanda di riesame del 1996 non ingenera un nuovo rapporto pensionistico tra interessato e Amministrazione, ma riapre il precedente rapporto, per così dire, “sopito” e ripreso per effetto delle più recenti norme attinenti la possibilità di riesame delle precedenti domande già definite.

Appare pertanto corretta ed esente da vizi di motivazione- secondo la tesi attrice- l’impugnata sentenza trattandosi qui non già dell’impugnazione della delibera del 1985, ma dall’impugnazione di un successivo provvedimento di riesame del 1996, avente ambito di operatività, appunto in quanto “riesame” di un precedente provvedimento, indietro nel tempo e fino alla sfera di efficacia temporale del precedente provvedimento.

 Parte ricorrente ha quindi contestato- perche priva di fondamento- l’eccepita eccezione di prescrizione.

Incidentalmente ha poi fatto presente che la delibera negativa del 1985 risulta notificata dal messo comunale di Milano a mani dell’interessato, ma ai sensi dell’art. 140 c.p.c., cioè mediante deposito dell’atto presso la Casa Comunale e l’invio di un avviso con raccomandata R.R. al destinatario dell’atto.

Non risulta, però, allegata alla relata di notifica la copia della ricevuta della raccomandata, né copia dell’avviso stesso.

Non è dato, quindi, verificare né la esattezza dell’indirizzo cui la missiva fu inviata, né l’effettiva consegna al destinatario, né la sussistenza, nell’avviso, degli elementi previsti come condizioni di validità dall’art. 48 delle disp. di attuazione al c.p.c.

Tale notifica pertanto- ha concluso il patrono di parte - è da ritenersi nulla , dal che discende la inesistenza del dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione del relativo provvedimento.

La I ^Sezione Centrale d’Appello con sentenza n° 265/04 ha respinto l’appello proposto dall’Amministrazione del Tesoro.

Il Giudice d’Appello ha ritenuto che il primo giudice aveva argomentato correttamente in ordine all’interpretazione da dare alla precedenza sentenza.

In caso di riesame – argomenta la sentenza d’Appello – ai sensi dell’art. 78 D.P.R. n° 915/1978 “l’eventuale accoglimento dell’istanza produce i suoi effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione di guerra”.

Nel caso è evidente – conclude il secondo giudice –“ che ha produzione di nuova documentazione ritenuta congrua ai fini di prova dal giudice di primo grado non fa che comprovare la spettanza del beneficio dalla data della prima domanda.”

Conclusivamente, la vicenda appena narrata induce a formulare alcune puntualizzazioni.

 L’Amministrazione resistente – come dimostra la casistica all’esame del giudice contabile – ha mantenuto nel tempo un orientamento costante, a dir poco restrittivo, determinato in parte da una mentalità rigorosa, poco incline alla facile elargizione di denaro, in parte anche dalla formulazione della norma.

La Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’art. 4, ultimo comma della legge citata n° 791 ha una mera facoltà e non un obbligo di dare rilevanza, a fini probatori, a testimonianza ed atti notori.[3]

È proprio alla magistratura contabile che si deve un nuovo approccio ed una maggiore apertura nei confronti della deportazione, ma soprattutto la formulazione di alcuni principi fondamentali.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con una sentenza storica, la n° 6/98/Qm (estensore G. Nicoletti) hanno enucleato i requisiti necessari ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio di cui al citato art. 1 legge n° 791 che rinvia al D.P.R. n° 2043/1963 (ove vengono specificati i comportamenti rilevanti per la deportazione nei campi di concentramento.[4]

La sentenza n° 6 citata per identificare la natura di campo di concentramento idoneo a far sorgere il diritto al beneficio, ha operato una classificazione delle diverse tipologie di campi di concentramento quali descritti dalle associazioni degli internati e dalla memorialistica e tra questi i campi definiti KZ – Koncentration Zone – caratterizzati dal massimo grado di afflittività con ricorso a violenze anche corporali e posti sotto la sorveglianza della Gestapo o delle S.S.

Dalla considerazione che le provvidenze previste sono limitate a quanti sono stati ristretti nei campi denominati KZ, le S.S. RR ne hanno così individuato le caratteristiche.

Identificazione in concreto – hanno precisato le S.S. Riunite – resa ardua in assenza di elementi documentali probatori.

La stessa nozione dei campi di sterminio in quanto destinati ai nemici politici del regime è opera della ricostruzione storica, convalidata dal legislatore che ha riconosciuto l’esigenza di riparazione morale con la previsione dell’assegno vitalizio a tutti coloro che si trovarono nelle condizioni di subire i particolari maltrattamenti e riuscirono a sopravvivere.

Altri principi importanti enucleati dalla giurisprudenza contabile in merito all’accertamento della partecipazione materiale nei campi in argomento attengono:

 a)all’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2729 cc allorquando gli elementi indiziari raccolti, appaiono gravi, precisi e concordanti;

b)all’ammissibilità, in mancanza di documenti ufficiali da cui desumere fatti e circostanze, di atti notori e testimonianze;

c) al superamento, per il requisito della restrizione, di un termine minimo di permanenza;

d)alla fissazione della decorrenza del beneficio – in caso di più domande – a partire dalla prima.

La produzione di regole certe e l’ammissibilità di ulteriori strumenti probatori hanno consentito così al Kriznik di beneficiare dell’assegno vitalizio e del maturato economico così formatosi a partire dalla prima domanda, mettendo fine ad un ostinato e laborioso lavoro personale di ricerca e studio durato piu’ di 20 anni.



[1] Konzentrationslager(KZ).

Con Decreto del Presidente del Reich “ per la protezione  del popolo e dello Stato”, datata 15.02.1933,furono istituiti i campi di concentramento nazisti .In Germania era cosi’ abrogato il diritto fondamentale alla liberta’ personale .Durante i 12 anni di  regime nazista , i campi di concentramento  divennero lo strumento  piu’ importante della strategia del terrore . In 59 dei primi lager presenti sul territorio del Reich i prigionieri  furono dapprima  sorvegliati dalle S.A( distaccamenti d’ assalto ) e dalla polizia , prima che le truppe delle S.S., definite come Totenkopfverbande ( teste di morto),assumessero  il compito di effettuare la sorveglianza..Dal 1934 i campi di concentramento furono subordinati  all’istituzione   centrale delle SS-Inspektion  der  Konzentrationslager –Ispezione dei campi di concentramento.Gli addestramenti erano eseguiti  dal RSHA( Ufficio Supremo  per la Sicurezza del Reich) ovvero  dal suo predecessore( la GESTAPO, la Polizia segreta di stato) Fino all’ inizio della guerra erano stati istituiti  sette campi di concentramento ; nel 1945  risultavano istituiti  22 lager principali  con 1202  tra lager e sottocampi. Se all’ origine  i campi di concentramento servivano all’eliminazione  degli oppositori politici ed alla tortura delle minoranze indesiderate , durante la guerra divennero sempre piu’ delle riserve di  forza lavoro destinate all’ industria bellica.

A questo scopo , nella primavera del 1942 l’ Ispezione  dei campi di concentramento  fu affidata all’Ufficio  Supremo dell’ Amministrazione economica delle SS.  Propriamente dal 1941 fu perpetrata  l’uccisione di massa  di ebrei e zingari ed, in misura minore, anche di prigionieri di guerra ed oppositori politici 

[2] Racconta Giuliano Kriznik: “la mattina dell’otto novembre 1944 fui arrestato a Susak-Fiume, ora Croazia, ed assieme ad altri 100 giovani di Fiume e del litorale del golfo di Fiume, fatti salire da truppe   tedesche ed ausiliari di queste, su vagoni di un treno merci che poco dopo si mise in movimento alla volta di Trieste, dove arrivammo la notte dello stesso giorno in uno scalo ferroviario deserto. Qui, aperti i carri merci fummo, sotto scorta, portati ad una fontana per dissetarci, quindi fummo ricondotti ai vagoni e nuovamente rinchiusi.

La mattina del 9/11 i vagoni furono agganciati ad un altro convoglio che si mise in moto verso una meta che non ci fu rivelata.

La notte arrivammo a Tarvisio, località che ci fu rivelata da un ferroviere italiano in servizio.

Qui sostammo per qualche ora, poi il trasporto si rimise in moto per fermarsi dopo poco in un’altra stazione per il rimanente della notte. Il mattino seguente, alla Stazione di Arnoldstein in Austria, dopo un’abbondante nevicata, furono riaperti i vagoni e potemmo dissetarci e altro.

Rinchiusi nuovamente, la mattina del 10 di nuovo in viaggio e la notte del 11/11 il convoglio si fermò ancora per la notte a Salisburgo. La mattina ancora in moto, e dopo parecchie fermate in aperta campagna arrivammo la sera del 12/11 al campo KZ di Mühldorf a Inn.

Il mattino dopo, fummo incolonnati, divisi in varie squadre e portati al lavoro, che nel mio caso consistette, con altri tre compagni, nello scavo nel bosco di una buca che in seguito apprendemmo si trattava di una fossa comune. In seguito il lavoro consistette principalmente in scavi, scarichi di cemento, di sassi per massicciate ferroviarie. Dopo alcune settimane fummo mandati per circa un mese nel campo di Schwindegg, poi a quello di Tahleim, poi di nuovo a Mühldorf e per ultimo a Weidenbach . Anche gli altri furono smistati nei campi predetti. Il pomeriggio del 2/5/1945, dopo che da un giorno non vedevamo più la guardia SS ed i vari Meister per i lavori, sempre ferroviari, avvistai i primi carri armati americani e fummo liberi. La mattina fummo rifocillati dagli americani ed il 4/5 arrivò il sergente Doglione, italo americano, che ci schedò, ci munì del tesserino di “Displaced Person” che io tuttora conservo, ci fece disinfettare con la solita pompa e così i dormitori e fummo liberi di razziare le colonne di viveri delle truppe tedesche.

Infine alla chetichella, chi a piedi, chi con mezzi di fortuna si prese la via di casa.

[3] Ai sensi dell’art. 10 secondo comma della legge n° 656/1986, contro le delibere concernenti gli ex deportati nei campi di concentramento quali campi di sterminio KZ, era ammesso ricorso al Ministero del Tesoro ed avverso i procedimenti negativi del Ministero del Tesoro – che decideva sui ricorsi – era ammesso ricorso alla Corte dei Conti.

La Corte Costituzionale con sentenza n° 154 del 19 marzo – 2 aprile 1992 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo citato nella parte in cui prevedeva il ricorso all’Amministrazione del Tesoro.

Poiché l’assegno vitalizio in questione e’ assimilabile alle pensioni di guerra si deve ritenere che per la fruizione dell’assegno in discussione non costituisca più un presupposto per la proposizione del ricorso giurisdizionale, il preventivo esperimento del ricorso in via amministrativa.

 

[4]- 1) aver partecipato alla lotta di liberazione;

2) aver svolto attività politica in contrasto con il regime nazista;

3) essere stato iscritto ai partiti politici contrari al partito nazionalsocialista;

4) aver partecipato a manifestazioni ostili alle forze di occupazione germanica;

5)aver subito cattura in occasione di rastrellamenti.