La deportazione nella
prassi amministrativa e nella giurisprudenza contabile
di Luisa Motolese
Consigliere
della Corte dei conti
Giuliano Kriznik, nato il
9 dicembre 1924 a Trieste, ha presentato in data 7 ottobre 1981 alla competente
Commissione per le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi nazisti KZ[1], in
virtù del fatto di essere reduce dalla deportazione in
Germania, domanda di concessione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 1 della
legge 18 novembre 1980, n° 791.
Tale domanda è stata rigettata con provvedimento
n°7229 dalla predetta Commissione l’8 febbraio 1985 in quanto:
“ non si verificherebbero le condizioni previste per la concessione richiesta”.
Avverso tale determinazione il Kriznik ha presentato
in data 21 agosto 1997 ricorso alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale
Lombardia – e il medesimo ha avanzato, in considerazione delle proprie
condizioni di salute, istanza di anticipazione dell’udienza che è stata fissata
per il giorno 21 settembre 2000.
Kriznik risulta essere stato arrestato a Susak – FIUME ora territorio Croato, il giorno 8/11/1944
dai Tedeschi e deportato in Germania nel campo di concentramento di Mühldorf. Nel mese di dicembre venne
inviato con un “Arbeitskommando” nei campi “Aussenkommando” di Schwindegg, Talheim, Weidenbach ed in
quest’ultimo rimase fino alla liberazione da parte delle Forze americane
avvenuta il 2 maggio 1945.[2]
Secondo la legge federale tedesca sugli indennizzi
ai cittadini tedeschi ex perseguitati dai nazisti , il
campo di concentramento di Mühldorf risulta compreso
fra quelli che danno titolo ai relativi benefici.
Le cause
della deportazione (arresto da parte delle forze di sicurezza tedesche) rientrano fra quelle contemplate dalla legge.
Per quanto concerne il campo di Mühldorf il ricorrente ha segnalato, come attestato
dalla Municipalità di detta città, che l’intera documentazione è andata
distrutta per cui il Servizio Ricerche della Croce Rossa Internazionale non è
stato fino ad oggi in grado di certificare la presenza del ricorrente in tale
campo.
Quanto alle caratteristiche del “Waffen SS K.L. Mühldorf KL Dachau”
(denominazione ufficiale del campo) sulla scorta della documentazione (di fonte
tedesca ed alleata) in possesso da parte della Associazione
deportati e perseguitati politici italiani antifascisti risulta che il campo in
argomento, articolato su vari Waldlager e campi
satelliti in diverse località nei dintorni della predetta cittadina, dipendenza
del campo di Duchau, era uno dei peggiori KZ della
Germania.
Racconta il povero deportato: “si
trattava di un campo di sterminio; sterminio conseguito mediante sottoposizione
a lavoro massacrante, in alloggi precari, alimentati con poche centinaia di
calorie (le scarse razioni stabilite dal comando di Dachau
erano soggette a ruberie da parte delle SS), con abiti del tutto inadeguati al
rigido clima bavarese. Fa testo la media giornaliera dei decessi come accertata
dall’Autorità Americana di occupazione ed i processi
intentati sempre dalla stessa Autorità ai responsabili del campo (appartenenti
alle SS, come il comandante Schallmeyer, civili come
la responsabile sanitaria del campo dott.ssa Flocken, entrambi condannati alla pena capitale).
Al riguardo esiste un volume dello storico Peter Müller nonché
un documentario della radiotelevisione tedesca ZDF, paragonabile al 1° canale
della R.A.I., dal titolo piuttosto eloquente: “damit kein Gras
daruber wachst” (dove non
cresce più l’erba) che documenta tra l’altro le atrocità commesse dai tedeschi
nei confronti dei detenuti nel campo di Mühldorf.”
Con sentenza n° 1477/2000 del 10 novembre 2000,
emessa dal giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia è
stato riconosciuto al signor Kriznik il diritto
all’assegno vitalizio di cui alla legge citata n° 791/80, insieme a
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L’Amministrazione del Tesoro – ritenendo che la
Sezione Giurisdizionale Lombardia – nel riconoscere il diritto al beneficio
richiesto avesse erroneamente disposto la
corresponsione sulle somme dovute degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria, ha appellato la sentenza menzionata limitatamente alla parte in cui
prevede il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, per
violazione dell’art. 1224 Cod. Civ.
Con successiva sentenza n° 363/2001, la I Sezione Centrale d’Appello, ha accolto l’appello proposto
dall’Amministrazione del Tesoro disponendo conclusivamente che sui crediti
maturati prima del 20/09/2000 (legge 205/2000) spettano gli interessi nella
misura legale ai sensi dell’art.1284 cc, salvo prova
del maggior danno e previa domanda, mentre sui crediti maturati dopo il
20/09/2000 spetta la maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi
legali da liquidare d’ufficio ex lege.
In data 28/06/2002 il signor Kriznik
ha proposto ricorso per l’interpretazione della sentenza n° 1477/00, chiedendo
la retrodatazione dell’assegno, concesso in esecuzione della sentenza stessa, a
decorrere dalla domanda prodotta in data 30/10/1981.
L’Amministrazione del Tesoro aveva infatti conteggiato gli arretrati e gli accessori a far
data dal 1 ottobre 1996 (data della domanda di riesame).
Il signor Kriznik ha
sempre sostenuto, fin dalla presentazione del primo ricorso (v. memoria
difensiva dell8/09/00) di aver prodotto la prima domanda in data 7 ottobre
1981; domanda protocollata il 30.101981.
Nella successiva memoria difensiva del 6/12/2002 Kriznik ha spiegato che venne a
conoscenza della mancata accettazione di questa prima domanda da parte
dell’Amministrazione del Tesoro vari anni dopo, da un semplice trafiletto sul
periodico “Triangolo Rosso” edito a cura dell’Associazione ANED di Milano. Dopo
anni di ricerca in Italia, Germania, Croazia, USA, Canada, Brasile ed
Australia, Kriznik riuscì a reperire
55 nominativi dei 101, alcuni ancora viventi, che componevano il trasporto dell’8/11/1944,
con destinazione Germania.
Altri mezzi di prova sono stati reperiti
poi attraverso annunci sui giornali italiani ed esteri, articoli e
pubblicazioni sulla deportazione e testimonianze raccolte dopo la messa in onda
di un programma della citata TV tedesca che aveva intervistato vari abitanti
del luogo che ricordavano episodi di sevizie nel campo KZ di Mühldorf dove era stato deportato Kriznik.
Il giudice unico della Sezione Giurisdizionale
Lombardia con sentenza n° 39/03 ha accolto la domanda avanzata dal ricorrente Kriznik ed ha disposto che la prima sentenza , n° 1477/00 del 10 novembre 2000, dovesse essere intesa
nel senso che la decorrenza del trattamento (assegno vitalizio) riconosciuto a
Giuliano Kriznik quale ex deportato nei campi nazisti
KZ di cui alla legge 18/11/1980, n°791, fosse ancorata alla data del
30/10/1981.
La pretesa dell’attore è stata ritenuta fondata dal
giudice in quanto la pretesa sostanziale attiene ad un
credito insorto a fronte della iniziale domanda del 30/10/1981 mentre la nuova
domanda del 14/09/1996 attiene ad una mera istanza di riesame sulla medesima
pretesa.
La sentenza n° 1477/00 – conclude
detto giudice – ha quindi implicitamente vagliato l’iniziale pretesa del Kriznik statuendo l’accoglimento della stessa.
Il Ministero del Tesoro ha proposto ancora appello
avverso tale ultima sentenza.
L’Amministrazione resistente ha ritenuto a tale
proposito che la sentenza n° 39/03- che ha interpretato la precedente sentenza
n° 1477/00- fosse affetta da violazione di legge per difetto assoluto di
motivazione in ordine alla eccepita prescrizione (di
cui alla memoria di costituzione e difensiva del 22 ottobre 2002) del diritto a
ricorrere avverso la delibera negativa n°7229 dell’8/02/1985 con cui viene
esaminata e definita l’istanza del 30 ottobre 1981, in quanto detta delibera,
regolarmente notificata – come risulta dalla deposizione in atti – non venne
mai impugnata nei termini prescritti e quindi il relativo rapporto si sarebbe
esaurito.
Parte ricorrente, a sua volta tramite il proprio
legale, nella comparsa di costituzione e risposta ha svolto alcune interessanti
considerazioni in diritto.
L’art. 78 c. 3 del D.P.R. 915/78- rappresenta la
difesa attrice- dispone chiaramente che le domande degli interessati volte ad
ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti hanno comunque “valore di denuncia ai fini della revisione
prevista dal presente articolo”; il successivo u.c.,
inoltre, altrettanto chiaramente dispone che “l’accoglimento dell’istanza
produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il
riconoscimento del diritto….”
Nel caso del Kriznik,
quindi, la sua istanza del 1996 era volta ad ottenere
la revisione del precedente provvedimento negativo e quindi la riconsiderazione
della sua posizione in relazione al beneficio di cui all’art. 1 della citata
legge n°791.
Gia’ dalla prima domanda del 1981 il Kriznik aveva diritto al beneficio richiesto, anche se per
le particolari difficoltà obbiettive di reperimento
dei documenti necessari, quella domanda fu in un primo momento respinta.
Le condizioni per il riconoscimento del diritto,
però, erano già tutte esistenti nel 1981 (deportazione in campo KZ , domanda presentata); la circostanza che alcune di esse
(qualifica di campo di sterminio) sono state comprovate documentalmente
solo anni dopo, per le accennate difficoltà di reperimento dei documenti, non
può impedire che gli effetti dell’accoglimento della domanda di riesame si
producano con effetto ex tunc.
Giustamente, pertanto il primo giudice –
rappresenta ancora la difesa – ha ritenuto doversi applicare alla fattispecie
l’art. 78/915, ove si prevede la possibilità di chiedere, ed ottenere, il
riesame amministrativo di precedenti decreti negativi, anche se definitivi,
sulla base di documenti nuovi e decisivi.
Quindi il petitum è
unico, e sempre lo stesso; cioè l’assegno ex art. 1 L. 791/80 richiesto con la domanda del 1981; la domanda di
riesame del 1996 non ingenera un nuovo rapporto pensionistico tra interessato e
Amministrazione, ma riapre il precedente rapporto, per così dire, “sopito” e
ripreso per effetto delle più recenti norme attinenti la possibilità di riesame
delle precedenti domande già definite.
Appare pertanto corretta ed esente da vizi di
motivazione- secondo la tesi attrice- l’impugnata sentenza trattandosi qui non
già dell’impugnazione della delibera del 1985, ma dall’impugnazione di un
successivo provvedimento di riesame del 1996, avente ambito di
operatività, appunto in quanto “riesame” di un precedente provvedimento,
indietro nel tempo e fino alla sfera di efficacia temporale del precedente
provvedimento.
Parte
ricorrente ha quindi contestato- perche
priva di fondamento- l’eccepita eccezione di prescrizione.
Incidentalmente ha poi fatto presente che la
delibera negativa del 1985 risulta notificata dal
messo comunale di Milano a mani dell’interessato, ma ai sensi dell’art. 140 c.p.c., cioè mediante deposito dell’atto presso la Casa
Comunale e l’invio di un avviso con raccomandata R.R. al destinatario
dell’atto.
Non risulta, però, allegata alla relata di notifica la copia della ricevuta della raccomandata, né copia dell’avviso stesso.
Non è dato, quindi, verificare né la esattezza dell’indirizzo cui la missiva fu inviata, né
l’effettiva consegna al destinatario, né la sussistenza, nell’avviso, degli
elementi previsti come condizioni di validità dall’art. 48 delle disp. di attuazione al c.p.c.
Tale notifica pertanto- ha concluso
il patrono di parte - è da ritenersi nulla , dal che discende la inesistenza
del dies a quo di decorrenza del termine per
l’impugnazione del relativo provvedimento.
La I ^Sezione Centrale d’Appello con sentenza n°
265/04 ha respinto l’appello proposto dall’Amministrazione del Tesoro.
Il Giudice d’Appello ha ritenuto che il primo
giudice aveva argomentato correttamente in ordine
all’interpretazione da dare alla precedenza sentenza.
In caso di riesame – argomenta la sentenza
d’Appello – ai sensi dell’art. 78 D.P.R. n° 915/1978 “l’eventuale accoglimento
dell’istanza produce i suoi effetti dal giorno in cui
si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a
pensione di guerra”.
Nel caso è evidente – conclude
il secondo giudice –“ che ha produzione di nuova documentazione ritenuta
congrua ai fini di prova dal giudice di primo grado non fa che comprovare la
spettanza del beneficio dalla data della prima domanda.”
Conclusivamente, la vicenda appena narrata induce a
formulare alcune puntualizzazioni.
L’Amministrazione resistente – come dimostra
la casistica all’esame del giudice contabile – ha mantenuto nel tempo un
orientamento costante, a dir poco restrittivo, determinato in parte da una
mentalità rigorosa, poco incline alla facile elargizione di denaro, in parte
anche dalla formulazione della norma.
La Commissione istituita presso la Presidenza del
Consiglio ai sensi dell’art. 4, ultimo comma della legge citata n° 791 ha una
mera facoltà e non un obbligo di dare rilevanza, a fini probatori, a
testimonianza ed atti notori.[3]
È proprio alla magistratura contabile che si deve
un nuovo approccio ed una maggiore apertura nei confronti della deportazione,
ma soprattutto la formulazione di alcuni principi
fondamentali.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con una
sentenza storica, la n° 6/98/Qm (estensore G. Nicoletti) hanno
enucleato i requisiti necessari ai fini della individuazione
dei destinatari del beneficio di cui al citato art. 1 legge n° 791 che rinvia
al D.P.R. n° 2043/1963 (ove vengono specificati i comportamenti rilevanti per
la deportazione nei campi di concentramento.[4]
La sentenza n° 6 citata per identificare la natura
di campo di concentramento idoneo a far sorgere il diritto al beneficio, ha
operato una classificazione delle diverse tipologie di campi di concentramento
quali descritti dalle associazioni degli internati e dalla memorialistica
e tra questi i campi definiti KZ – Koncentration Zone
– caratterizzati dal massimo grado di afflittività con ricorso a violenze anche corporali e posti
sotto la sorveglianza della Gestapo o delle S.S.
Dalla considerazione che le provvidenze previste
sono limitate a quanti sono stati ristretti nei campi denominati KZ, le S.S. RR
ne hanno così individuato le caratteristiche.
Identificazione in concreto – hanno
precisato le S.S. Riunite – resa ardua in assenza di elementi documentali
probatori.
La stessa nozione dei campi di sterminio in quanto destinati ai nemici politici del regime è opera
della ricostruzione storica, convalidata dal legislatore che ha riconosciuto
l’esigenza di riparazione morale con la previsione dell’assegno vitalizio a
tutti coloro che si trovarono nelle condizioni di subire i particolari
maltrattamenti e riuscirono a sopravvivere.
Altri principi importanti enucleati dalla
giurisprudenza contabile in merito all’accertamento della partecipazione
materiale nei campi in argomento attengono:
a)all’applicabilità della presunzione di cui
all’art. 2729 cc allorquando gli elementi indiziari
raccolti, appaiono gravi, precisi e concordanti;
b)all’ammissibilità, in mancanza di documenti
ufficiali da cui desumere fatti e circostanze, di atti
notori e testimonianze;
c) al superamento, per il requisito della
restrizione, di un termine minimo di permanenza;
d)alla fissazione della decorrenza del beneficio –
in caso di più domande – a partire dalla prima.
La produzione di regole certe e l’ammissibilità di ulteriori strumenti probatori hanno consentito così al Kriznik di beneficiare dell’assegno vitalizio e del maturato economico così formatosi a partire dalla prima domanda, mettendo fine ad un ostinato e laborioso lavoro personale di ricerca e studio durato piu’ di 20 anni.
[1] Konzentrationslager(KZ).
Con Decreto del Presidente del Reich “ per la protezione del popolo e dello Stato”, datata 15.02.1933,furono istituiti i campi di concentramento nazisti .In Germania era cosi’ abrogato il diritto fondamentale alla liberta’ personale .Durante i 12 anni di regime nazista , i campi di concentramento divennero lo strumento piu’ importante della strategia del terrore . In 59 dei primi lager presenti sul territorio del Reich i prigionieri furono dapprima sorvegliati dalle S.A( distaccamenti d’ assalto ) e dalla polizia , prima che le truppe delle S.S., definite come Totenkopfverbande ( teste di morto),assumessero il compito di effettuare la sorveglianza..Dal 1934 i campi di concentramento furono subordinati all’istituzione centrale delle SS-Inspektion der Konzentrationslager –Ispezione dei campi di concentramento.Gli addestramenti erano eseguiti dal RSHA( Ufficio Supremo per la Sicurezza del Reich) ovvero dal suo predecessore( la GESTAPO, la Polizia segreta di stato) Fino all’ inizio della guerra erano stati istituiti sette campi di concentramento ; nel 1945 risultavano istituiti 22 lager principali con 1202 tra lager e sottocampi. Se all’ origine i campi di concentramento servivano all’eliminazione degli oppositori politici ed alla tortura delle minoranze indesiderate , durante la guerra divennero sempre piu’ delle riserve di forza lavoro destinate all’ industria bellica.
A questo scopo , nella primavera del 1942 l’ Ispezione dei campi di concentramento fu affidata all’Ufficio Supremo dell’ Amministrazione economica delle SS. Propriamente dal 1941 fu perpetrata l’uccisione di massa di ebrei e zingari ed, in misura minore, anche di prigionieri di guerra ed oppositori politici
[2] Racconta Giuliano Kriznik: “la mattina dell’otto novembre 1944 fui arrestato a Susak-Fiume, ora Croazia, ed assieme ad altri 100 giovani di Fiume e del litorale del golfo di Fiume, fatti salire da truppe tedesche ed ausiliari di queste, su vagoni di un treno merci che poco dopo si mise in movimento alla volta di Trieste, dove arrivammo la notte dello stesso giorno in uno scalo ferroviario deserto. Qui, aperti i carri merci fummo, sotto scorta, portati ad una fontana per dissetarci, quindi fummo ricondotti ai vagoni e nuovamente rinchiusi.
La mattina del 9/11 i vagoni furono agganciati ad un altro convoglio che si mise in moto verso una meta che non ci fu rivelata.
La notte arrivammo a Tarvisio, località che ci fu rivelata da un ferroviere italiano in servizio.
Qui sostammo per qualche ora, poi il trasporto si rimise in moto per fermarsi dopo poco in un’altra stazione per il rimanente della notte. Il mattino seguente, alla Stazione di Arnoldstein in Austria, dopo un’abbondante nevicata, furono riaperti i vagoni e potemmo dissetarci e altro.
Rinchiusi nuovamente, la mattina del 10 di nuovo in viaggio e la notte del 11/11 il convoglio si fermò ancora per la notte a Salisburgo. La mattina ancora in moto, e dopo parecchie fermate in aperta campagna arrivammo la sera del 12/11 al campo KZ di Mühldorf a Inn.
Il mattino dopo, fummo incolonnati, divisi in varie squadre e portati al lavoro, che nel mio caso consistette, con altri tre compagni, nello scavo nel bosco di una buca che in seguito apprendemmo si trattava di una fossa comune. In seguito il lavoro consistette principalmente in scavi, scarichi di cemento, di sassi per massicciate ferroviarie. Dopo alcune settimane fummo mandati per circa un mese nel campo di Schwindegg, poi a quello di Tahleim, poi di nuovo a Mühldorf e per ultimo a Weidenbach . Anche gli altri furono smistati nei campi predetti. Il pomeriggio del 2/5/1945, dopo che da un giorno non vedevamo più la guardia SS ed i vari Meister per i lavori, sempre ferroviari, avvistai i primi carri armati americani e fummo liberi. La mattina fummo rifocillati dagli americani ed il 4/5 arrivò il sergente Doglione, italo americano, che ci schedò, ci munì del tesserino di “Displaced Person” che io tuttora conservo, ci fece disinfettare con la solita pompa e così i dormitori e fummo liberi di razziare le colonne di viveri delle truppe tedesche.
Infine alla chetichella,
chi a piedi, chi con mezzi di fortuna si prese la via di casa.”
[3] Ai sensi dell’art. 10 secondo comma della legge n° 656/1986, contro le delibere concernenti gli ex deportati nei campi di concentramento quali campi di sterminio KZ, era ammesso ricorso al Ministero del Tesoro ed avverso i procedimenti negativi del Ministero del Tesoro – che decideva sui ricorsi – era ammesso ricorso alla Corte dei Conti.
La Corte Costituzionale con sentenza n° 154 del 19 marzo – 2 aprile 1992 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo citato nella parte in cui prevedeva il ricorso all’Amministrazione del Tesoro.
Poiché l’assegno vitalizio in questione e’ assimilabile alle pensioni di guerra si deve ritenere che per la fruizione dell’assegno in discussione non costituisca più un presupposto per la proposizione del ricorso giurisdizionale, il preventivo esperimento del ricorso in via amministrativa.
[4]- 1) aver partecipato alla lotta di liberazione;
2) aver svolto attività politica in contrasto con il regime nazista;
3) essere stato iscritto ai partiti politici contrari al partito nazionalsocialista;
4) aver partecipato a manifestazioni ostili alle forze di occupazione germanica;
5)aver subito cattura in occasione di rastrellamenti.