NOTE SULLA “DIGITALIZZAZIONE” DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di Maria Rosa
Riso
Funzionario dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
La digitalizazzione della
Pubblica Amministrazione è un processo di trasformazione che ha riguardato, con
tempi e modalità diverse, quasi tutte le strutture
pubbliche del Paese.
Tale processo consente di cambiare radicalmente il modo di
operare della Pubblica Amministrazione, sia nelle strutture che nel dialogo con i cittadini, contribuendo in tal modo alla
crescita del Paese.
Con il passaggio dalla old-economy alla new-economy sono
cambiate le modalità di generazione di valore per i cittadini-clienti e le
modalità di relazione con la Pubblica Amministrazione in quanto, con la
continua innovazione tecnologica trasversale e persuasiva, si è in grado di
apportare cambiamenti radicali nel modo di concepire il business, nel modo di
gestire i processi, nei modi di operare delle persone e nella cultura di una
organizzazione.
L’imprinting, sempre più moderno e tecnologico, delle modalità di comunicazione ed erogazione dei servizi della
Pubblica Amministrazione sta favorendo il passaggio ad una concezione di
cittadino e di impresa intesi come clienti da soddisfare, non solo in termini
di esigenze, ma anche di aspettative.
Il marketing della new-economy
conduce quindi a pensare ai clienti come singoli individui da attrarre e
fidelizzare attraverso servizi personalizzati ed alla gestione di relazioni su
canali bidirezionali anziché comunicazioni
unidirezionali. E’ necessario quindi adeguare i servizi alle preferenze del
cliente rendendolo parte attiva del rapporto e non più semplice fruitore di servizi.
L’avvento delle tecnologie della new-economy,
in particolare di Internet, ha facilitato le
interrelazioni tra organismi ed utenti rendendo nulle le distanze e risolvendo
le problematiche che prima determinavano lentezza dei procedimenti.
Tale processo di trasformazione dell’amministrazione
pubblica, che la vede ora orientata al servizio e al cliente, è iniziato alla
fine degli anni ’70 quando si sono registrati i primi approcci verso i sistemi
informativi.
Con il decreto legislativo n. 39 del 1993 all’art. 4 è
stata istituita l’Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione (AIPA)
con compiti di documentazione, monitoraggio, rilevazione, coordinamento e
verifica dei risultati conseguenti all’impiego delle tecnologie informatiche.
Nel luglio 2003 l’AIPA è stata sostituita dal CNIPA (
Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione) istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La funzione innovativa
attribuita al CNIPA consiste nell’attuazione concreta delle politiche di e-government deliberate dal
Governo ed affidate al Ministro dell’Innovazione e Tecnologie. In particolare
il CNIPA svolge una serie di attività direttamente
destinate alle pubbliche amministrazioni ed a razionalizzare le scelte
politiche sotto il profilo tecnico-economico.
Il processo di informatizzazione
e di semplificazione della Pubblica Amministrazione raggiunge l’efficienza
operativa con il piano d’azione dell’e-government
presentato dal Ministro Bassanini nel giugno del 2000
al Consiglio dei Ministri.
Con l’e-government si intende dare attuazione ad una strategia di
semplificazione, di efficienza, integrità e sicurezza dei dati, di governo dei
processi, di ricorso a partner tecnologici e di canali di comunicazione
diversificati, in definitiva servizi migliori per i cittadini.
La presenza del tema dell’e-government
nei programmi politici rappresenta un elemento di stimolo e di sostegno alla
concreta attuazione dei piani di innovazione
tecnologica e si traduce, nei fatti, in un’attenzione costante ai risultati e
in priorità d’intervento che pongono l’e-government
in cima all’agenda dell’attività dell’amministrazione.
Il miglioramento del processo d’innovazione tecnologica
della Pubblica Amministrazione è dato dalla connessione in rete, attraverso la
rete virtuale, realizzato con un accordo di interconnessione
tra providers. Interconnettere le varie reti
esistenti risponde all’esigenza di garantire l’omogeneità di informazioni
su tutto il territorio nazionale. Inoltre tale interconnessione costituisce una
base fondamentale del federalismo digitale perché il decentramento ha bisogno
di un canale continuo di comunicazione tra le amministrazioni locali e i
soggetti concessionari, pubblici o privati, incaricati di erogare servizi
pubblici, coniugando autonomia ed efficienza.
La necessità di sostenere tale trasformazione della PA,
conferendo certezza e validità giuridica ai nuovi strumenti digitali, è il
motivo per cui nasce il Codice dell’Amministrazione
Digitale ( decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
Gli obiettivi primari dell’azione normativa che hanno
portato alla stesura ed approvazione del Codice sono
riassumibili nel graduare la rilevanza giuridica e l’efficacia probatoria delle
firme elettroniche, nel garantire la più ampia disponibilità dei servizi telematici resi dalle Pubbliche Amministrazioni, nell’
attribuire al dato e al documento informatico i caratteri della “primarietà” e “originalità” , infine nel realizzare il
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti ed adeguare la
normativa alle disposizioni comunitarie.
Oltre a rappresentare un vero e proprio riassetto della
materia, il codice costituisce un prezioso strumento per realizzare una svolta
nel processo di digitalizzazione dell’attività delle
Pubbliche Amministrazioni e di realizzazione dei servizi di e-government.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) risulta
essere la norma di attuazione di una delle deleghe di
riassetto normativo contenute nella legge 29 luglio 2003, n. 229 ( legge di
semplificazione 2001 ).
In sostanza il codice ha ordinato e riunito
norme nuove e già esistenti, ha creato il quadro legislativo necessario
per dare validità giuridica alle innovazioni. Siamo di fronte alla nascita di
una legislazione specifica in materia di diritto amministrativo e nuove
tecnologie, una legislazione che, peraltro, viene alla luce
con una serie di norme cardine, programmatiche e di principio, che costituiscono
e costituiranno le fondamenta di ogni modifica o innovazione. Fondamenta,
peraltro, che da un lato trovano ispirazione nei più generali principi di
democrazia e partecipazione della nostra Repubblica, e dall’altro acquisiscono
dignità di strumenti primari per il perseguimento degli obiettivi della PA:
efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e
semplificazione.
Sostanzialmente due sono le novità che emergono dalla
lettura del CAD. In primo luogo il codice riconosce
una nuova categoria di diritti garantendo una partecipazione più consapevole
del cittadino alla vita pubblica, cittadini ed imprese conquistano i diritti di accesso a tutti gli atti che li riguardano ed il diritto
di partecipazione ai procedimenti amministrativi che coinvolgono i loro
interessi, entrambi esercitabili attraverso le
tecnologie informatiche e telematiche. In secondo luogo le amministrazioni
pubbliche hanno il dovere di organizzarsi per digitalizzare
atti e procedimenti rendendo trasparente e disponibile agli interessati
l’intera documentazione. In caso di inerzia o di
inottemperanza da parte dell’amministrazione pubblica, intesa in senso lato, i
diritti dei cittadini e delle imprese potranno essere attivati anche di fronte
al giudice.
Il codice precisa, definisce e rende effettivamente esercitabili
nuovi diritti.
La disposizione che più di tutte manifesta l’intento
programmatico e informatore di questo nuovo codice è
senza dubbio l’art. 3, che statuisce: I
cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni
centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto
previsto nel presente codice.
L’art. 12 chiude il cerchio, riconducendo ed inglobando
tale nuovo diritto nell’alveo delle finalità tradizionali dell’agire pubblico: le pubbliche
amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione
degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
Altre norme di rilievo sono gli articoli 4 e 5. L’art. 4
ha il merito, per la prima volta nel nostro ordinamento, di parlare di
“procedimento amministrativo informatico” da attuare al fine di un’effettiva
partecipazione del privato, sia esso cittadino o impresa. Tale articolo recita:
la partecipazione al procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie,
dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli
59 e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Conseguenze dell’art. 5 sono un incremento della sicurezza
ed un decremento dei tempi morti creati dalle attese
negli istituti bancari o nelle filiali postali in quanto A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali
con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad
esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici
di qualità (art. 7). Ciò che rende il cliente soddisfatto è la qualità del
servizio reso. Se l’obiettivo è quello di rendere i propri clienti soddisfatti,
il come è sicuramente attraverso il miglioramento
continuo della qualità. Per poter soddisfare il cliente è necessario ascoltarlo
perché solo così i suoi bisogni saranno conosciuti. E’ inoltre necessario controllare
periodicamente la soddisfazione dell’utenza attraverso attività di customer satisfaction.
Rilevante è poi l’art. 57 che afferma per cittadini e
imprese il diritto di trovare in rete qualsiasi tipo di modulistica, formulari,
documentazioni per espletare pratiche con
l’amministrazione pubblica quindi una progressiva emarginazione della
documentazione cartacea: Trascorsi
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, moduli o
i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere
richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza
dei suddetti moduli o formulari.
Tutti questi diritti sono garantiti dalla disponibilità di
strumenti innovativi a cui il codice dona piena validità giuridica, tra questi
la posta elettronica certificata (art. 6 ).
La posta elettronica certificata ( PEC ) riproduce il
principio della raccomandata tradizionale adattandolo alle peculiarità tecniche
dell’informatica. Anzi si può osservare che la PEC si
pone come uno strumento più efficace, data la sua rapidità, della raccomandata
affidata al servizio postale.
Il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 disciplina le modalità di utilizzo della PEC non solo nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, ma anche tra privati cittadini. Nella seduta del 28
gennaio 2005 in tema di PEC sono stati posti in rilievo i due momenti
fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: l’invio e la
ricezione. “Certificare” queste fasi significa che il
mittente riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova
legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata
documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario,
il suo gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta
consegna, con l’indicazione di data ed orario, a prescindere dall’apertura del
messaggio. Insieme alla ricevuta di consegna, inoltre, il gestore del
destinatario può anche inviare al mittente la copia completa del testo del
messaggio.
A fare da garanti dell’avvenuta consegna dell’e-mail
saranno i gestori di posta che dovranno iscriversi in un apposito
elenco tenuto dal CNIPA che svolgerà funzioni di vigilanza e controllo sul
rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento. Solo i messaggi scambiati
fra gestori accreditati acquisiscono valore legale quanto a data di invio e di ricezione. La richiesta di accreditamento
(art. 29) deve essere presentata al CNIPA. Tale domanda si considera accolta
qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento
di diniego entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. In caso di accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l’iscrizione
in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA stesso.
Attualmente quasi tutte le pubbliche amministrazioni dispongono di un proprio
sito Internet, ma il codice rende obbligatorie alcune caratteristiche
fondamentali, i siti devono infatti essere accessibili da tutti, anche dai
disabili, reperibili, di facile uso, chiari nel linguaggio, affidabili ed
omogenei tra loro.
L’amministrazione pubblica dovrà inoltre provvedere a rendere disponibili i dati in proprio possesso
alle altre amministrazioni, rendendoli accessibili ai soggetti pubblici che li
utilizzano per compiti istituzionali nell’ambito del sistema pubblico di connettività (SPC) permettendo in questo modo di costruire
un federalismo efficiente. L’approvazione definitiva del decreto legislativo n.
42 del 28 febbraio 2005 istitutivo del SPC ha creato
un’autostrada digitale che unisce tutti gli enti pubblici territoriali
attraverso un sistema di infrastrutture tecnologiche che, in interconnessione
digitale unificata, collega 15.000 uffici pubblici dislocati sul territorio
nazionale. La realizzazione di questa infrastruttura
immateriale comporterebbe un abbassamento dei costi delle telecomunicazioni e
dei tempi di attuazione delle procedure amministrative, coniugando risparmio
delle spesa e competitività delle imprese. Senza restringere l’ottica al
territorio nazionale, lo stesso decreto legislativo ha istituito una nuova
autostrada digitale, la Rete internazionale della pubblica amministrazione, per
collegare in rete 500 ambasciate, consolati, Camere di commercio, istituti
culturali, dislocati il centoventi Stati, consentendo
ai cittadini e alle imprese italiane stabiliti all’estero di usufruire
rapidamente dei servizi della pubblica amministrazione.
Con il codice la pubblica
amministrazione senza carta diventa realtà. Grazie alla conservazione digitale
si riducono tempi e costi di ricerca dei documenti, ma anche i costi di
gestione e manutenzione archivi, i processi sono più
veloci con un risparmio di costi per le amministrazioni ed enorme recupero di
spazi prima occupati da ingombranti archivi cartacei.
Gli articoli 69 e 70 trattano inoltre del riuso delle tecnologie
e dell’istituzione della banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.
Prima di acquisire nuove applicazioni tecnologiche è necessario verificare se
vi sono soluzioni riutilizzabili che sono cedute in maniera gratuita dalle
amministrazioni titolari. Il processo di riuso abbatte
i costi degli investimenti in tecnologie ed aiuta anche le amministrazioni con
minore capacità di spesa ad acquisire tecnologie innovative. In
questo modo tutte le amministrazioni, dalle più grandi alle più piccole,
potranno erogare servizi avanzati a cittadini ed imprese.
Digitalizzazione non significa solo “reingegnerizzazione dei
procedimenti”. Accanto alle strutture va dunque rinnovata e alimentata la
cultura informatica, anche per mezzo di lunghi e non agevoli percorsi di alfabetizzazione all’interno
delle amministrazioni. Obbligo per le pubbliche amministrazioni è di prevedere
nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e di predisposizione
dei piani formativi ex articolo 7 bis , decreto
legislativo 165/2001, precise politiche di formazione informatica del personale
(art. 13).
L’alfabetizzazione informatica
non può riguardare solo il pubblico dipende, ma come recita l’articolo 8 lo Stato promuove iniziative volte a
favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini
con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,
anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici
delle pubbliche amministrazioni.
Con la direttiva 27 luglio 2005 il
Ministro per l’Innovazione ha fornito le indicazioni per migliorare la qualità
e promuovere l’utilizzo dei servizi on-line, attraverso un’attenta ed efficace
rilevazione delle esigenze degli utenti.
Presso il CNIPA sarà costituito un Centro di competenza a
disposizione delle amministrazioni per l’attivazione degli adempimenti di monitoraggio previsti dalla direttiva stessa. Lo stesso
CNIPA supporterà le amministrazioni nell’individuare le criticità da superare
per una efficace organizzazione on line dei propri
servizi, nonché nel ricercare le soluzioni più idonee a risolvere eventuali
problemi tecnici ed organizzativi.
A conclusione di tutto si rileva quindi che i vantaggi
sono numerosi e strategici per tutte le controparti coinvolte in quanto la Pubblica Amministrazione potrà perseguire
obiettivi di integrazione e controllo puntuale dei propri processi, migliori
economie di scala, maggiore visibilità, migliore percezione di efficienza ed
immagine più gratificante presso l’opinione pubblica; i cittadini potranno
auspicare ad una riduzione dei tempi di attesa, ad una migliore trasparenza dei
servizi erogati, ad un accesso facilitato agli stessi; le imprese potranno
migliorare produttività e competitività grazie alla riduzione sia del costo dei
servizi che delle operazioni a carico delle imprese.