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GIURISPRUDENZA - CONTROLLO - CONSULENZA a cura di Giuseppe Girone
ARCHIVIO
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Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna - Sentenza n. 299 del 30 luglio 2021 - Con la sentenza n. 299 del 2021, la Sezione si è soffermata sul rimedio dell’opposizione di terzo nel giudizio contabile. Come ha ricordato il Collegio, la costruzione dell’art. 200 c.g.c. segue lo schema delineato dal codice del rito civile, che, all’art. 404, distingue l’opposizione di terzo c.d. ordinaria da quella c.d. revocatoria. Mentre la prima è esperibile da parte del terzo che lamenti un pregiudizio a suo carico per effetto di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, la seconda è tesa a sterilizzare gli effetti di una sentenza che sia stata frutto del dolo o della collusione delle parti in danno dei loro creditori o aventi causa. Quanto all’opposizione di terzo ordinaria, come ha precisato la Sezione, “terzo” è soltanto chi, non essendo stato parte del processo, vanti un diritto proprio (Cass. civ., Sez. II, 25 giugno 2012, n. 10590), autonomo (ossia non soggetto agli effetti di un procedimento giudiziale intentato da altri; Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 1995, n. 2722) e incompatibile con l’accertamento contenuto nella pronuncia opposta. La precisa, testuale, corrispondenza del dettato dell’art. 200 c.g.c. con quello dell’art. 404 c.p.c. indurrebbe a traslare al processo contabile i risultati ermeneutici raggiunti con riguardo al giudizio civile. Gli attributi di “autonomia” e “incompatibilità” richiesti ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione di terzo civilistica non sarebbero ravvisabili in relazione alla posizione dell’Amministrazione danneggiata, che vanterebbe una pretesa risarcitoria coincidente con quella fatta valere dalla Procura contabile. La p.a. non potrebbe dirsi terza rispetto all’azione proposta dal Procuratore regionale, sussistendo una unicità e identità di pretesa risarcitoria, la cui azionabilità si esaurirebbe con l’azione proposta per legge dal menzionato organo. Del resto, al Pubblico Ministero contabile farebbe capo anche la tutela degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione danneggiata, “in una situazione del tutto peculiare, per cui il titolare del diritto (amministrazione danneggiata) è stato privato dal legislatore della competenza ad esercitare la corrispondente azione risarcitoria” (Sez. Riunite, n. 6/2003/QM). da www.giuristidiamministrazione.com |
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la regione Sicilia – Sentenza n. 129 del 29 luglio 2021 - In tema di erogazione di contributi A.G.E.A., (..) non possono ritenersi plausibili le invocate usucapioni per giustificare il titolo di proprietà sui terreni dichiarati nella domanda di contributo in assenza di alcun accertamento giudiziale e di specifiche e congrue prove della sussistenza dei relativi presupposti legali. (..) Gli elementi costitutivi di ciascuna fattispecie di usucapione di fondi rustici vanno dimostrati in maniera rigorosa ed inequivocabile, non essendo sufficienti mere asserzioni di chi vi abbia interesse, tanto più se riferite ad un soggetto ormai defunto. da www.corteconti.it |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria –
Sentenza
n. 208 del 5 luglio 2021
-
La rinuncia all’azione, concettualmente distinta dalla mera
rinunzia agli atti ex art.110 c.g.c., implica la disponibilità del diritto
azionato; pertanto, l’azione per responsabilità erariale, afferendo a
diritto indisponibile, non è rinunziabile. L’arricchimento del dante causa
può di per sé fondare la presunzione di arricchimento degli eredi, quanto
meno per le minori passività potenziali, solo in mancanza di ulteriori
circostanze di segno contrario che inducano a ritenere la mancanza di
arricchimento; diversamente il quadro probatorio non risulta “grave,
preciso e concordante”, ostacolando il formarsi della presunzione.
da
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Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria – Sentenza n. 207 del 5 luglio 2021 - Determina responsabilità amministrativa la concessione in locazione di terreni, precedentemente già locati ad altro soggetto e già beneficiati di aiuti eurounitari per attività agrituristica, qualora la nuova locazione sia stata contratta in violazione dell’obbligo di condurre l’azienda agrituristica per un periodo minimo di cinque anni. La violazione di tale obbligo determina la mancata realizzazione del programma finanziato e quindi la non debenza del contributo, a prescindere dalle circostanze che il nuovo conduttore continui a svolgere attività agricola sui medesimi terreni, senza però subentro o cessione nelle forme di rito (così consentendo a quest’ultimo, nella concreta fattispecie, di richiedere ulteriore aiuto sugli stessi terreni a carico dell’Unione Europea), che gli altri obblighi posti a base del beneficio siano stati realizzati (nella fattispecie per tre quinti), e che il provvedimento di ritiro del contributo sia stato adottato in asserita violazione del termine ex art.21-nonies L.241/1990 (trattandosi nella fattispecie di revoca e non di annullamento, senza considerare la irrilevanza dei profili formali di legittimità dell’atto nel giudizio di responsabilità amministrativa). da www.corteconti.it |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna -
Sentenza n.
208 del 15 giugno 2021 -
Un caso di danno erariale
per lesione dell’immagine della P.A. (associazione mafiosa, violazione
delle regole degli appalti ed altro) - Processo contabile –
Giudizio di responsabilità amministrativa - Procuratore regionale –
Termine per il deposito dell’atto di citazione – 120 giorni – Decorrenti
dalla scadenza del termine delle deduzioni dell’ultimo presunto
responsabile (art. 67, comma 6, C.G.C.) - Processo contabile – Giudizio di
responsabilità amministrativa - Procuratore regionale – Termine per il
deposito dell’atto di citazione – 120 giorni – Sospensione ex art. 85,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18. - Processo contabile –
Giudizio di responsabilità amministrativa – Atto di citazione – Nullità –
Tassatività delle cause (art. 86, comma 3, C.G.C.). - Processo contabile –
Giudizio di responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della
Pubblica Amministrazione – Presupposto - Sentenza penale irrevocabile di
condanna per delitti contro l’Amministrazione della Giustizia e/o la
Pubblica Amministrazione (art. 651, comma 1, C.P.P.) - Responsabilità
amministrativa e contabile – Danno erariale - All’immagine della P-A- -
Elementi identificativi – Definiti in sede penale – Ammissibilità. -
Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale - All’immagine
della P-A- - Delitti contro l’Amministrazione della Giustizia e a P. A -
Criteri identificativi – Clamor fori Responsabilità amministrativa e
contabile – Danno all’immagine della P.A. – Quantificazione – Criteri. |
Corte
dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale -
Sentenza n. 123 del 21 aprile 2021 -
La condanna contabile può
aggiungersi alla confisca. Il collegio ritiene che il giudice di primo
grado abbia congruamente motivato la propria decisione attraverso il pur
sintetico richiamo a orientamenti giurisprudenziali consolidati (Sez.
Toscana n.162/2018, Sez. III app. n.676/2016) che si fondono sulla natura
sanzionatoria della confisca, che nulla ha a che vedere con il diritto
dell’Amministrazione ad essere risarcita. |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n. 39 dell'8 febbraio 2021 -
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi
computabili a domanda, con o senza riscatto, deve presentare, a pena di
decadenza, istanza almeno due anni prima del raggiungimento del limite di
età previsto per la cessazione dal servizio. Qualora la cessazione dal
servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine, la domanda deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cessazione.
da
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione
Lazio -
Ordinanza
n.
20 del 3 febbraio 2021 -
Corte dei conti – Pensioni civili e militari – Personale già dipendente
dei Servizi di sicurezza – Indennità di funzione - Acquisizione della
documentazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Informazioni per la Sicurezza – Documentazione con classifica di
segretezza a norma dell’art. 42 della L. n. 124/2007 – Opposizione
all’estrazione di copia – Contrasto con gli artt. 103, 111, 3 e 24 Cost. –
Non manifesta infondatezza. |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna -
Sentenza n. 210 del 29 dicembre 2020
-
Responsabilità - Danno all'immagine -
Assenteismo fraudolento - Effetti sentenza Corte Costituzionale n.
61/2020. |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana
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Sentenza n. 21 del 5 marzo 2020 - Il
professore “a tempo pieno” non può svolgere attività di consulenza in caso
sia assolutamente incompatibile con lo status di docente e non
autorizzabile dal Rettore. da
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Corte
dei conti, Sezione Terza giurisdizionale di Appello -
Sentenza n. 207 del 29 ottobre 2019 -
Poiché la prescrizione
decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935
c.c.), il dies a quo va riferito alla possibilità per il danneggiato di
avere cognizione del danno. In materia di rendicontazione delle spese dei
gruppi consiliari non ha rilevanza la mera “presa d’atto” del rendiconto
da parte dell’ufficio di Presidenza poiché, in base alla legge regionale
vigente, il controllo non poteva riguardare anche la verifica di inerenza
delle spese sostenute. Dal tale momento, infatti, può decorrere il periodo
quinquennale di prescrizione dell’azione erariale. Nel caso esaminato in
sentenza, la conoscibilità dei fatti in capo alla Procura regionale era
ricollegata alla comunicazione della Procura della Repubblica circa
l’illiceità delle spese in oggetto.
da
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Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale di Appello - Sentenza n. 203 del 28 ottobre 2019 - La norma contenuta nell’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, va riferita alla conoscibilità del danno in capo al danneggiato. In materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari occorre distinguere: la presentazione del conto all’ufficio di Presidenza; l’esame da parte della competente Commissione e, infine, la verifica dell’inerenza delle spese sostenute. Quest’ultima attività può dare conoscenza del danno nei suoi elementi costitutivi: da tale momento decorre il periodo di prescrizione quinquennale. Nel caso esaminato in sentenza, con legge regionale era stato sottratto alla Commissione preposta il potere di esaminare altresì l’inerenza della spesa oltre alla verifica contabile della medesima. Poiché l’esame concernente l’inerenza veniva svolto dalla Guardia di Finanza, la conoscenza del fatto produttivo di danno era riconducibile alla segnalazione in Procura. da www.corteconti.it |
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria - Sentenza n. 412 del 23 ottobre 2019 - Ai fini della validità della notificazione la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica, la quale possiede un valore probatorio meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Ai fini dell’onere probatorio gravante sul destinatario di una notifica non sono sufficienti le risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui la stessa è stata effettuata, ma è necessario provare l’inesistenza del rapporto di convivenza con il consegnatario dell’atto medesimo. L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 74 comma 4 e 5 del codice di giustizia contabile non è reclamabile oralmente in udienza dalle parti, ma esclusivamente con ricorso notificato e depositato tempestivamente presso la segreteria del giudice adito. I titolari di cariche sociali o, in generale, coloro che hanno il potere di indirizzo dell’impresa, i quali siano percettori di contributi pubblici per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione, non possono ricevere incarichi di docenza nei corsi di formazione finanziati, se non in limitate ed individuate ipotesi fissate nei bandi istitutivi. da www.corteconti.it |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n. 408 del 16 ottobre 2019 -
L’elezione di domicilio costituisce un atto ontologicamente distinto dalla
procura alle liti e perciò conserva la sua validità in ogni stato e grado
del giudizio a meno che non risulti limitata espressamente, o collegata
strettamente ad un dato grado o fase del giudizio stesso. Nel giudizio
contabile, diversamente da quello penale, l’accertamento del nesso di
causalità tra l’omissione di una condotta dovuta e l’evento dannoso va
valutato in termini probabilistici secondo il principio del “più probabile
che non”. L’osservanza delle linee guida non esclude la responsabilità del
sanitario, restando impregiudicata la discrezionalità del giudice nel
valutare la conformità della condotta tenuta alla specificità del caso
concreto. La responsabilità medica rientra in un’ipotesi di responsabilità
contrattuale, che trova fondamento nel “contatto sociale” tra sanitario e
paziente, con conseguente inversione dell’onere della prova, posto in capo
al danneggiante, circa l’insussistenza di condotta imputabile.
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Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria - Sentenza n. 375 del 19 settembre 2019 - Non si ravvisa rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che possa giustificare la sospensione del giudizio contabile in pendenza di giudizio penale se i fatti contestati nel primo giudizio siano del tutto differenti da quelli perseguiti in ambito penale. L’esistenza di un occultamento doloso del danno può ritenersi provata, prescindendo dall’eventuale imputazione penale del convenuto, anche dalla omissione di un doveroso obbligo informativo che precluda l’obiettiva conoscibilità del danno per l’amministrazione datrice di lavoro. L’indennità cosiddetta “De Maria” introdotta a favore del personale universitario in servizio presso Aziende ospedaliere ha natura perequativa, e pertanto si differenzia dalle indennità corrisposte in seguito alla scelta del rapporto di lavoro a tempo pieno ed in regime di esclusiva. La responsabilità amministrativa del dipendente pubblico in regime di esclusiva per i compensi percepiti a seguito di attività non previamente autorizzate non è esclusa per il solo fatto che il dipendente li abbia indicati nelle dichiarazioni dei redditi, non potendo ravvisarsi un potere ispettivo e di controllo sui dati fiscali in capo all’amministrazione. da www.corteconti.it |
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria - Sentenza n. 368 del 19 settembre 2019 - La mancata comunicazione all'esercente la professione sanitaria, da parte delle strutture sanitarie e delle imprese di assicurazione, dell'instaurazione di un giudizio promosso nei loro confronti o dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato non determina l’inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa, se i fatti risultano antecedenti all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco di riforma della responsabilità medica. Un comportamento riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell’esperienza, unitamente ad una serie di errori indubbiamente non scusabili per la loro grossolanità o per l’assenza di cognizioni mediche fondamentali attinenti alla professione sono elementi idonei a qualificare l’elemento soggettivo della colpa grave nella condotta del sanitario. Il nesso di causalità tra la condotta dell’operatore sanitario e l’evento dannoso sussiste anche quando l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili probabilità di successo. da www.corteconti.it |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Ordinanza n. 55 del 6 settembre 2019 -
Al fine di determinare se
la competenza sulla domanda di sequestro conservativo, avanzata dalla
procura regionale in pendenza dei termini per l’impugnazione, spetti al
presidente della sezione territoriale o al giudice di appello, rileva,
secondo il tenore letterale dell’articolo 75 del codice di giustizia
contabile, la data di presentazione della domanda di sequestro e non
quella di autorizzazione o di notifica del conseguente provvedimento
cautelare. La “pendenza” del giudizio in appello, che giustifica la
proposizione della domanda di sequestro al giudice di secondo grado, si
considera avvenuta solo con il deposito dell’atto di appello presso la
segreteria della sezione centrale, poiché in tale momento si determina la
costituzione del rapporto processuale anche nei confronti del giudice di
appello. Nella fase cautelare è ammesso l’intervento in giudizio del terzo
volto a portare alla cognizione del giudice fatti idonei anche a limitare
la portata del sequestro conservativo, al fine di consentire la corretta
quantificazione dell’entità del patrimonio del sequestrato.
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Corte
dei conti, Sezione Terza giurisdizionale di Appello -
Sentenza n. 159 del 29 agosto 2019 -
In materia di rimborso spese
ai Consiglieri regionali, erogate dal fondo di assistenza alle attività
istituzionali, fermo restando il vincolo dell’inerenza con le specifiche
finalità pubbliche, non sussiste responsabilità amministrativa motivata
dall’assenza di rendicontazione analitica delle spese. Al riguardo, poiché
vige il rimborso c.d. à forfait non è possibile introdurre in via
interpretativa alcun obbligo, neanche postumo, di rendicontazione.
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Corte
dei conti, Sezione Terza giurisdizionale di Appello -
Sentenza n. 141 del 29 luglio 2019 -
La c.d. esimente
politica ex art. 122, comma 4, Cost. non può estendersi a tutela delle
attività relative alla gestione di risorse finanziarie per le quali
sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. In materia di rimborso
spese ai Consiglieri regionali, erogate dal fondo di assistenza alle
attività istituzionali, poiché la legge prevede esclusivamente la modalità
di rimborso in misura forfettaria non sussiste responsabilità
amministrativa motivata dall’assenza di rendicontazione analitica delle
spese.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n. 293 del 24 luglio 2019 -
Il mancato rispetto
dell’obbligo di svolgimento dell’attività per un determinato arco
temporale, assunto in sede di percezione di una sovvenzione pubblica,
comporta uno sviamento “ab origine” dell’interesse pubblico perseguito con
il finanziamento.
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Corte
dei conti, Sezione Terza giurisdizionale di Appello -
Sentenza n. 127 del 27 giugno 2019 -
Comporta
responsabilità amministrativa l’erroneo calcolo degli oneri di
urbanizzazione posti a carico dei privati ai quali è rilasciata la
concessione edilizia. Il termine di prescrizione decorre dalla data di
rilascio del titolo edilizio. Fermo restando la concorrente responsabilità
degli organi di governo dell’Ente, causa danno erariale la condotta del
responsabile dell’ufficio tecnico che non abbia segnalato, tra l’altro, la
necessità di adottare la delibera di adeguamento dei costi in esame sulla
base delle variazioni ISTAT.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n. 233 del 18 giugno 2019 -
Non si realizza la
“translatio iudicii” qualora l’adattamento della domanda proposta dinanzi
al giudice “ad quem” travalichi i limiti della “emendatio libelli” e,
dunque, la domanda modificata non si ponga, rispetto a quella originaria,
in un rapporto di connessione per alternatività, bensì si cumuli alla
stessa. Il giudizio ad istanza di parte, tendente al mero accertamento
negativo di responsabilità, per la natura cognitoria che lo caratterizza,
è attivabile se supportato da un interesse all’anticipazione del giudizio
di responsabilità, non potendo trovare applicazione allorché l’istanza sia
avanzata per far valere contestazioni riconducibili alla fase esecutiva di
un giudizio di responsabilità già definito. In caso di decesso del
convenuto il cui debito risarcitorio sia stato già accertato dal giudice
contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissione del debito
agli eredi non è automatica, ma presuppone il preventivo accertamento che
il “de cuius” si sia illecitamente arricchito e che anche gli eredi se ne
siano giovati e tale accertamento va effettuato pendente il giudizio
dinanzi al giudice contabile. Le contestazioni concernenti il problema se
esista o meno un titolo esecutivo possono riguardare soltanto la
legittimità dell’esecuzione, ma non la giurisdizione, la quale resta
attribuita al giudice ordinario dell’esecuzione, quale unico giudice
competente sulla materia.
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Corte
dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale -
Sentenza n. 16 del 22 maggio 2019 - Le Sezioni riunite della Corte dei conti ridefiniscono la nozione di
Società a controllo pubblico.
La sentenza ha annullato le
deliberazioni della Sezione regionale che aveva imposto la riduzione del
numero dei componenti del CdA di una società partecipata, ritenendola in
controllo pubblico. La Sezione, invece, afferma che, per poter definire
una società a controllo pubblico, ed applicare le disposizioni restrittive
previste dal TUSP non è sufficiente che i soci pubblici abbiano la
maggioranza dei voti in assemblea ed in consiglio di amministrazione, ma è
necessaria una verifica sui poteri che le norme statutarie ed i patti
parasociali attribuiscono, effettivamente, ai soci pubblici.
L’accertamento della sussistenza dello status di “società a controllo
pubblico” non può essere desunto dai meri indici costituiti dalla
maggioranza di azioni e di consiglieri nel CdA ma richiede una specifica
attività istruttoria volta a verificare se sussistano le condizioni
richieste dall’art. 2, lett. b) del TUSP. In mancanza di tali condizioni
la società non rientra nel perimetro delle società a controllo pubblico.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana -
Sentenza n. 285 del 6 maggio 2019
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L’eccezione di
prescrizione deve essere formulata dal convenuto con riferimento specifico
alla prospettazione del P.M. in citazione e non può quindi ricollegarsi a
fatti totalmente diversi non menzionati nell’atto di citazione.
Nell’ambito dell’amministrazione regionale, agli incarichi di dirigente
generale, contraddistinti dalla diretta collaborazione con la Giunta
regionale (fiduciarietà), non sono estensibili i principi
(contraddittorio, procedimentalizzazione ed estesa motivazione) fissati
dalla Corte Cost. per l’applicazione dello spoils system ai dirigenti non
apicali; è sufficiente che il provvedimento di revoca dell’incarico di
dirigente generale sia adeguatamente motivato, indicando in maniera
sintetica i presupposti fattuali e giuridici - La deliberazione della
Giunta regionale avente ad oggetto la ratifica di un decreto del Pres.
della Reg., viziato da incompetenza, comportando la sanatoria ex tunc,
interrompe il nesso di causalità tra il citato decreto e il pagamento in
favore di terzi da esso derivante, nel senso che tale esborso va imputato
a tutti i componenti della Giunta - La clausola di un contratto collettivo
(onerosa) non può precludere di fatto l’applicazione di una norma di legge
con una sorta di efficacia sostanzialmente abrogante, che è contraria al
sistema delle fonti del diritto, fermo restando che l’Amministrazione
pubblica è tenuta ad attivarsi per la modifica della medesima clausola e
per la sua contestazione in sede giudiziale.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana -
Sentenza n. 243 dell'8 aprile 2019 -
Il fermo amministrativo
previsto dall'art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 è un provvedimento di
autotutela cautelare, di carattere eccezionale, che sospende il pagamento
di un debito di un'amministrazione verso un soggetto a tutela di un
credito della stessa o di altra amministrazione, rispetto al medesimo
soggetto, con lo scopo di consentirne la compensazione. Il provvedimento
di fermo, che trova applicazione fra amministrazioni statali, non può
essere emesso ed eseguito quando il debito è a carico di amministrazioni
non statali, ovvero di enti pubblici con personalità giuridica distinta
dallo Stato (INPS, Fondo di previdenza per il personale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze).
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana -
Sentenza n. 212 del 26 marzo 2019 -
La prospettazione di
una possibile responsabilità erariale per il mancato conseguimento delle
indennità di occupazione dovute dai privati occupanti di immobili abusivi
in favore dei Comuni richiede -oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi
generali della responsabilità erariale- la presenza contemporanea dei
seguenti presupposti: 1)- il completamento della procedura prevista
dall’art. 31, commi 3 e 4 , del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,
contraddistinta dalla formale emanazione dei provvedimenti di acquisizione
dei beni al patrimonio comunale; 2)- il completamento della procedura
prevista da ciascuna legge regionale per la concessione in uso di immobili
abusivi a privati (nella fattispecie in esame la disciplina è prevista
dall’art. 4 della legge della Regione siciliana n. 17 del 1994); 3)- la
puntuale dimostrazione dell’idoneità tecnico-strutturale dell’immobile ad
essere destinato a civile abitazione, la prova della sua effettiva
occupazione (durata e caratteristiche della stessa) e la precisa
quantificazione del valore dell’indennità. Un’eventuale responsabilità
erariale può anche sussistere laddove i competenti organi comunali
omettano di completare una delle summenzionate procedure; in tale ipotesi,
però, già in fase preprocessuale va contestata in maniera specifica
siffatta omissione.
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Corte
dei conti, Sezione Terza giurisdizionale di Appello -
Sentenza n. 39 dell'8 marzo 2019 -
La prescrizione
dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data
dell’effettivo pagamento – sia per il danno diretto che per quello
indiretto – poiché a tale momento si verifica il depauperamento dell’Ente.
La conclusione di un contratto di lavori pubblici senza lo stanziamento
dell’intera provvista finanziaria - ma con la clausola espressa che la
realizzazione dei lavori avverrà per singoli lotti previa la disponibilità
dei fondi - non costituisce un comportamento negligente né potrebbe dare
luogo ad un legittimo affidamento in capo all’esecutore dei lavori. Tenuto
conto inoltre che ai sensi della legge di contabilità di Stato è possibile
suddividere i lavori pubblici per lotti in base alla disponibilità
finanziaria dell’Ente, qualora ciò sia riconosciuto vantaggioso per
l’amministrazione.
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Corte
dei conti, Sezione in sede giurisdizionale in speciale composizione -
Sentenza n. 5 del 18 febbraio 2019 -
Il controllo del giudice
contabile sulle misure correttive adottate dall’ente ai sensi dell’art
148bis del Tuel, è svolto in termini unitari ed onnicomprensivi: non è
possibile, pertanto, ipotizzare una riapertura parziale della fase
accertativa in funzione della tipologia delle misure disposte con
conseguente disponibilità per l’ente di un nuovo termine di sessanta
giorni. Il blocco della spesa relativa ai programmi per i quali è stata
accertata la mancata copertura o insussistenza della spesa, può essere
riferito alla spesa di carattere non obbligatorio, unitariamente intesa, e
quindi ai programmi che l’ente ha finanziato in base alla sua
discrezionalità.
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Corte
dei conti, Sezione in sede giurisdizionale in speciale composizione -
Ordinanza n. 5 del 18 febbraio 2019 -
Non è manifestamente
infondato, in relazione agli articoli 3, 81, 97, c.1., 119, c. 6, e 136
Cost., il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, c. 6, del
d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 6
agosto 2015, n. 125, come interpretato autenticamente dall’art. 1, c. 814,
della l. 27 dicembre 2017, n. 205, che consente agli enti destinatari
delle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 del d.l. 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, di
utilizzare la quota del risultato di amministrazione accantonata per
sterilizzare gli effetti delle predette anticipazioni, ai fini
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna -
Sentenza n. 19 dell'8 febbraio 2019
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È stata esaminata una
fattispecie di responsabilità riguardante l’acquisto di un immobile da
parte di un’Azienda Sanitaria e la contrazione del mutuo a tal fine
diretto, senza previa acquisizione di relazione tecnica estimativa sulla
congruità del prezzo richiesto dalla società venditrice e sulla idoneità
dell’immobile all’uso cui sarebbe stato destinato. Sono state portate in
detrazione del danno contestato le somme che sarebbero state versate a
titolo di locazione dell’immobile acquistato al fine di tenere conto dei
vantaggi comunque conseguiti in applicazione del disposto di cui all’art.
1 bis legge n. 20 del 1994.
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Corte
dei conti, Sezione Terza giurisdizionale di Appello -
Sentenza n. 13 del 4 febbraio 2019 -
In materia di somme dovute
dai produttori all'Agea per l’eccedenza di produzione di latte (c.d. quote
latte), in adempimento di obblighi comunitari, viene individuato nella
filiera produttiva un soggetto (la cooperativa) che trattiene presso di sé
(o riscuote in altro modo) le somme dovuti dagli allevatori. Tale
posizione comporta in capo alla cooperativa l’esistenza degli obblighi
propri dell’agente contabile anche in assenza di un rapporto di servizio
con l’amministrazione. Le somme in esame, infatti, sono provviste di un
vincolo di indisponibilità di natura pubblicistica ancorchè siano gestite
da soggetti privati. Ogni violazione relativa all’integrale e corretto
riversamento di tali somme alle casse dell’Ente pubblico (Agea), così come
ogni altro utilizzo incompatibile con le finalità predette, costituisce un
illecito sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti. da
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Corte
dei conti, Sezione in sede giurisdizionale in speciale composizione -
Sentenza n. 1 del 15 gennaio 2019 -
In materia di parifica
regionale l’interesse a ricorrere, sussiste quando viene contestata la
conformità a legge delle verifiche compiute. Il giudice della parifica non
può ritenersi vincolato ad un proprio precedente, quando, per l’assenza di
un’analisi peculiare su un determinato dato contabile, non sia stata
rilevata l’inosservanza di una norma. Il disavanzo d’amministrazione si
ripiana (o si riduce nei casi previsti di ripiano pluriennale), se nel
consuntivo relativo all’esercizio al quale è stato applicato si accerta un
miglioramento del risultato d’amministrazione. La disposizione contenuta
nell’articolo 4, comma 2 del d.m. 2 aprile 2015 per il maggior disavanzo
da riaccertamento dei residui, è una norma meramente tecnica, attuativa di
principi generali dettati dalla Costituzione e dal d.lgs. n. 118/2011.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n.
447 del 27 dicembre 2018 -
Il direttore dei lavori
risponde della scorretta contabilizzazione delle opere realizzate, che
abbia comportato il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione di
lavori mai posti in essere, sebbene contabilizzati, per contratto, a
corpo; In materia di appalti di opera pubblica il Responsabile Unico del
Procedimento è tenuto a vigilare sul rispetto dei principi di legalità,
economicità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa in tutte
le attività svolte anche di natura tecnica.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n.
428 del 19 dicembre 2018 -
Per i danni riportati da
una società in house in relazione ad attività di investimento finanziario
rivelatasi in perdita, risponde il presidente del consiglio di
amministrazione, che abbia operato come sostanziale dominus dell'attività;
tale responsabilità si estende comunque ai consiglieri di amministrazione,
quantomeno a titolo di colpa grave, se i medesimi abbiano omesso di
limitare il mandato ad agire conferito al Presidente e poi di informarsi e
di informare, tra gli altri, il collegio sindacale circa l’esorbitanza
degli atti gestionali rispetto alle finalità istituzionali dell'ente.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n.
424 del 18
dicembre 2018 -
La distribuzione dell’onere
della prova in tema di responsabilità propria nella gestione di risorse
pubbliche, grava sulla parte convenuta; pertanto devono essere ritenute
foriere di danno erariale tutte le spese per le quali non sia fornita
giustificazione riscontrabile e puntuale in ordine all’inerenza della
spesa. Può essere validamente disposto il rimborso delle spese, sostenute
dai membri dei gruppi consiliari, nel cui documento giustificativo sia
rinvenibile non il solo il dato storico dell’intervenuta spesa, ma anche
l’indicazione specifica della finalità per cui la spesa è stata sostenuta.
Con riferimento alle spese di ristorazione, sostenute nell’ambito della
gestione dei fondi di pertinenza dei gruppi consiliari, il rimborso per
consumazioni singole in ristoranti, bar e autogrill deve essere escluso,
trattandosi di spese già coperte da una specifica voce del trattamento
economico consistente nell’indennità di diaria e, se svolte all’interno
del territorio nazionale, nel rimborso delle spese di missione. Anche per
le consumazioni e i pasti relativi a soggetti terzi deve essere esclusa la
riconducibilità alle spese di funzionamento, non ricorrendo i presupposti
per qualificarle tra le spese di rappresentanza.
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Corte
dei conti, III Sezione giurisdizionale d'Appello -
Sentenza n. 464 del 14
dicembre 2018 -
La c.d. “translatio iudicii”,
con salvezza degli effetti processuali e sostanziali connessi alla domanda
originaria, presuppone che in sede di riassunzione della domanda davanti
al giudice contabile l’Attore pubblico debba mantenersi entro i limiti
dell’emendatio libelli. Non è consentito, attraverso attività istruttorie
successive o prospettazione di fatti nuovi, modificare la domanda o
formulare domande nuove. Qualora sia affermata la giurisdizione della
Corte dei conti in relazione ad una causa proposta davanti ad altro
giudice, al fine della translatio iudicii ex art. 59 l. n. 69 del 2009 (ed
oggi dall’art. 17, co. 2 e 4, c.g.c.) è sufficiente il deposito dell’atto
di riassunzione, non rivelandosi necessaria la previa emissione
dell’invito a dedurre. Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il
termine perentorio fissato dalla legge per la translatio iudicii è
rispettato nel momento in cui si è determinata, con il deposito dell’atto
di riassunzione, la pendenza del processo.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n.
422 del 7 dicembre 2018 -
Il regime previdenziale
delle aspettative non retribuite non è uniforme per tutte le tipologie
normative esistenti e la disposizione, da parte dell’Amministrazione di
appartenenza, di un tipo di aspettativa relativo ad una diversa
fattispecie non vale a modificare il regime giuridico e previdenziale,
relativo allo svolgimento di quelle specifiche funzioni.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n.
421 del 6 dicembre 2018 -
I lavoratori non vedenti, ai
fini del diritto alla pensione e del calcolo dell’anzianità contributiva,
hanno diritto, su richiesta, per ogni anno di servizio, ad un beneficio di
quattro mesi di contribuzione figurativa utile e ad una pari maggiorazione
dell’età anagrafica, a cui applicare il coefficiente di trasformazione per
il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo, senza poter
cumulare tali benefici con altre disposizioni normative di favore.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n.
409 del 22 novembre 2018 -
L’insindacabilità, davanti
la giurisdizione contabile, delle scelte dei gruppi consiliari nella
gestione dei fondi di propria pertinenza vale per le sole opzioni
giuridicamente consentite nel limite della cura dell’interesse pubblico e
la Corte dei conti non viola il limite giuridico della riserva di
amministrazione nel controllare anche la giuridicità sostanziale
dell’esercizio del potere discrezionale. Rientrano tra le spese di
rappresentanza dei gruppi consiliari regionali solo quelle che siano
destinate ad accrescere il prestigio istituzionale esterno dell’organismo
cui fanno riferimento e che, sotto il profilo quantitativo, rispondano a
criteri di equità e ragionevolezza. Non sono rimborsabili le spese
sostenute dai gruppi consiliari per l’attività di propaganda politica del
partito, assolutamente differente dall’attività istituzionale del gruppo,
poiché la commistione tra i due aspetti finirebbe nel risolversi in un
finanziamento occulto del primo da parte del secondo.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n. 359 del 15 novembre 2018 -
Affinché l’assoluzione in
sede penale possa assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità
amministrativa nei confronti del soggetto convenuto per i medesimi fatti,
è necessario che la pronuncia assolutoria abbia compiuto un autonomo
accertamento dell’insussistenza del fatto o dell’impossibilità di
attribuirlo all’interessato. L’attività di stima di un immobile, svolta da
un dipendente pubblico, è censurabile dal giudice contabile solo ove
manifesti un’evidente incoerenza, altrimenti rientrando nell’ambito della
discrezionalità tecnica - che induce a valutare circostanze e fatti
suscettibili di diverso apprezzamento a seconda della metodologia di stima
adottata - e non nell’ambito dell’accertamento tecnico, ove, invece,
l’esattezza della scienza di riferimento non prevede il momento valutativo
da parte del tecnico. All’organo politico non può essere imputata
responsabilità per attività tecnica, essendo la sua condotta censurabile
solo in caso di palese irrazionalità ed illogicità.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n. 359 del 15 novembre 2018 -
Affinché l’assoluzione in
sede penale possa assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità
amministrativa nei confronti del soggetto convenuto per i medesimi fatti,
è necessario che la pronuncia assolutoria abbia compiuto un autonomo
accertamento dell’insussistenza del fatto o dell’impossibilità di
attribuirlo all’interessato. L’attività di stima di un immobile, svolta da
un dipendente pubblico, è censurabile dal giudice contabile solo ove
manifesti un’evidente incoerenza, altrimenti rientrando nell’ambito della
discrezionalità tecnica - che induce a valutare circostanze e fatti
suscettibili di diverso apprezzamento a seconda della metodologia di stima
adottata - e non nell’ambito dell’accertamento tecnico, ove, invece,
l’esattezza della scienza di riferimento non prevede il momento valutativo
da parte del tecnico. All’organo politico non può essere imputata
responsabilità per attività tecnica, essendo la sua condotta censurabile
solo in caso di palese irrazionalità ed illogicità.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria -
Sentenza n. 294 del 18 ottobre 2018 -
L’affidamento di un
incarico di patrocinio legale, nei casi consentiti dalla legge, può
essere remunerato tramite il patto di quota lite, senza che siano
configurabili profili di responsabilità erariale. Tra i criteri di
determinazione dell’onorario spettante per prestazioni di patrocinio
legale ha preferenza assoluta l’accordo tra le parti e solo in mancanza
ci si può riferire alle tariffe professionali, agli usi e alla decisione
del giudice.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria - Sentenza non
definitiva -
Ordinanza n. 76 del 9 ottobre 2018 - Dipendente pubblico
assenteista.
Danno all'immagine. Pena
minima edittale.
Questioni di
legittimità costituzionale - Art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in attuazione dell’art.
17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Violazione
dell’art. 76 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della
Costituzione [anche in combinazione con gli art. 23, 117, primo comma,
della Costituzione rispetto all’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e
all’art. 4 del Protocollo n. 7 addizionale di detta convenzione firmata
a Roma il 4 novembre 1950]. Violazione dei principi di gradualità e
proporzionalità sanzionatoria.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo -
Sentenza n. 110 del 6 settembre 2018 -
Responsabilità - Danno
erariale - Il
dipendente pubblico che manipola le rilevazioni del personale registrate
dal sistema informatico dell'amministrazione è obbligato al risarcimento
del danno. |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 346 del 15 giugno 2018 -
Contratti derivati
stipulati dal MEF - Danno erariale - Sussiste il difetto di
giurisdizione della Corte dei Conti a pronunciarsi sulla responsabilità
amministrativa per danno erariale connessa ai contratti derivati stipulati
dal MEF, stante l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
operate dall’amministrazione, e dovendosi escludere che la stipulazione
dei contratti derivati in contestazione integri gli estremi di una
violazione di legge.
|
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 116 del 24 maggio 2018 -
Non
è ammesso a discarico il conto presentato dall'agente della riscossione
dell'imposta di soggiorno se le cause di esonero dal pagamento
dell'imposta, allegate dall’agente contabile a fondamento del mancato
versamento, non siano comprovate da idonea documentazione.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 106 del 23 maggio 2018 -
L'obbligo formativo dei soggetti neoassunti,
gravante sul percettore di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di
favorire l'incremento occupazionale, si può ritenere adempiuto se tale
attività formativa sia stata condotta all'interno dell'azienda mediante
l'affiancamento del lavoratore ad un altro soggetto già professionalmente
formato.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 103 del 23 maggio 2018 -
L’impresa beneficiaria di una contribuzione pubblica
risponde dello sviamento delle risorse percepite derivante
dall’inadempimento agli obblighi assunti, ma il risarcimento conseguente
deve essere ridotto in considerazione dell’omessa vigilanza, da parte
degli organi preposti, sulla corretta attuazione dei medesimi.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria -
Ordinanza n. 31 del 22 maggio 2018 -
Relativa agli
accadimenti del G8 di Genova - Rimessione alla Corte Costituzionale per la
definizione del danno all'immagine. |
Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 72 del 10 maggio 2018 -
La
mancata notifica dell’atto di citazione, a causa della morte del
convenuto, non consente la riassunzione del giudizio in capo agli eredi,
anche se lo stesso è stato regolarmente depositato, in quanto
l’instaurazione del rapporto processuale presuppone non soltanto che
l’atto di citazione sia iscritto a ruolo, ma che sia stato anche
notificato al convenuto.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 69 dell'8 maggio 2018 -
Non è ammissibile l’utilizzo del ricorso ad istanza
di parte, sia pure nella formula residuale prevista dall' art. 58 del R.D.
n. 1038 del 1933, per far valere richieste di tipo risarcitorio volte ad
introdurre un giudizio per presunta responsabilità amministrativa, in
quanto la relativa iniziativa è di esclusiva competenza del pubblico
ministero contabile.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 66 del 7 maggio 2018 -
Nel giudizio contabile la sentenza penale che
dichiara la prescrizione del reato non assume alcun valore vincolante, in
quanto pronuncia che non acquisisce autorità di cosa giudicata, al
contrario della sentenza definitiva di assoluzione, che contenga un
effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o dell'impossibilità
di attribuirlo all'imputato e sempre che l’assoluzione non sia motivata
con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o alla
sua attribuzione all'imputato.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 65 del 7 maggio 2018 -
La Sezione ha precisato che, nell’azione
revocatoria, l’esistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie può
essere ricavata sulla base di una presunzione iuris tantum superabile solo
in forza di una diversa e contraria allegazione da parte del convenuto
debitore, che è tenuto a fornire la prova della capienza del patrimonio
residuo; e che anche l’elemento soggettivo della consapevolezza di detto
pregiudizio è desumibile in via presuntiva , laddove, come nel caso di
specie, l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria -
Sentenza n. 64 del 7 maggio 2018 -
La Sezione ha precisato che non è configurabile un
danno erariale, per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa grave o
del dolo, in relazione alla condotta di chi, percependo contributi
comunitari, commetta violazioni formali ma nella sostanza ponga in essere
le finalità per cui ha ricevuto il finanziamento comunitario.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria -
Sentenza n. 131 del 5 aprile 2018 -
Relativa agli
accadimenti del G8 di Genova. |
Corte
dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana -
Sentenza n. 73 del 14 aprile 2018 -
Dopo un'analitica
disamina della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale,
riguardante norme finalizzate al riequilibrio del sistema previdenziale ed
al contenimento della relativa spesa, la Sezione d'Appello per la Sicilia
ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale, che erano state prospettate da varie parti nei riguardi
dell'art.22 della L.R. n.21/2014, che ha istituito il "contributo di
solidarietà" sulle pensioni degli ex dipendenti della Regione siciliana
d'ammontare superiore ad € 50.000,00; in particolare, è stata esclusa la
natura tributaria del contributo di solidarietà ed è stata affermata la
sua conformità ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n.
173/2016.
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Corte
dei conti, III Sezione giurisdizionale d'Appello -
Sentenza n. 104 del 27 marzo 2018 -
La definizione del
giudizio con il c.d. rito abbreviato (art. 130 codice della giustizia
contabile) dà luogo ad una pronuncia di merito che presuppone come
accertati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa
(rapporto di servizio, antigiuridicità della condotta, colpa grave, nesso
di causalità, danno). La sentenza che definisce il giudizio a seguito di
rito abbreviato non potrebbe essere assimilata ad una pronuncia in rito
diversi essendone gli effetti. Mentre quest’ultima non estingue l’azione,
che potrebbe essere riproposta in altro giudizio, la definizione ex art.
130 c.g.c. dà luogo alla soddisfazione della pretesa risarcitoria
erariale. Trattandosi di una sentenza di condanna, la sentenza emessa su
rito abbreviato comporta l’addebito delle spese processuali a carico della
parte privata dando luogo ad una “soccombenza virtuale”.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio -
Sentenza n. 119 del 15 marzo 2018 -
La Sezione, in una
situazione connotata da gravi deficienze riguardanti una struttura
sanitaria accreditata, ha assolto alcuni dirigenti e funzionari regionali
dall’ipotizzato danno da soprafatturazione di posti letto in day hospital,
non rilevando sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave
nell’incertezza del numero degli accreditamenti che potevano essere
disposti.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio -
Sentenza n. 117 del 13 marzo 2018 -
Due impiegate sono
state condannate, a titolo di dolo ed in via solidale, a risarcire gli
ammanchi alle casse di un municipio romano provocati dall’appropriazione
indebita di somme derivanti da oneri di urbanizzazione pagati in contanti
ed in loro mano dai contribuenti.
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Corte
dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana -
Sentenza n. 47 del 5 marzo 2018 -
Pronunziandosi in tema di
“ricorso del Pubblico Ministero nell’interesse della legge” in materia
pensionistica, di cui all’art. 171 del D.L.vo n.174/2016, la Sezione
d’Appello per la Sicilia ha affermato che: il P.M. (che viene ad assumere
una veste di “parte meramente formale”) non può intervenire nell’ambito
del processo pensionistico (in cui le parti sostanziali, pubbliche e
private, si trovano ad operare su un piano di perfetta “parità” tra di
loro) allo scopo di tutelare un interesse concreto, di cui sia titolare un
determinato Organo od Ente della P.A. od una parte privata, ma
esclusivamente al fine di salvaguardare, ove ne sussista oggettivamente
l’impellente necessità, i superiori interessi generali alla corretta
applicazione della legge ed alla piena attuazione dei principii
fondamentali dell’ordinamento giuridico; in tale peculiare ottica, il P.M.
può proporre ricorso alla competente Sezione d’Appello avverso una
sentenza di primo grado in materia pensionistica non già per stigmatizzare
qualsiasi ipotetico “errore di diritto” in essa ravvisabile (la cui
eventuale rimozione resta riservata all’iniziativa processuale della
“parte sostanziale” direttamente interessata) ma soltanto nei casi
eccezionali in cui la decisione risulti viziata da un’interpretazione
palesemente abnorme ed irrazionale della normativa vigente o da una sua
applicazione del tutto arbitraria rispetto alla fattispecie concreta
dedotta in giudizio o da un’immotivata divergenza da basilari principii
giurisprudenziali.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio -
Sentenza n. 399 del 22 dicembre 2017 -
La Sezione ha
condannato, a titolo di dolo, l’ex amministratore delegato dell’AMA ed, a
titolo di colpa grave, il direttore del personale per aver causato nel
corso di alcuni anni un ingente danno erariale alla predetta società in
house del comune di Roma, affidando illegittimamente ad una società
privata l’incarico di reclutamento di personale con qualifiche non
dirigenziali,. Rispondono dell’ingente danno anche: il presidente di
commissione per aver concorso con dolo ad assumere a tempo indeterminato
autisti falsificando il giudizio di idoneità, ed in relazione
all’assunzione di altri dipendenti a chiamata diretta con delibera
falsamente retrodatata per aggirare i limiti legislativi; nonché il
direttore dell’ufficio legale per omessa vigilanza. Nella quantificazione
del danno il Collegio ha valutato equitativamente il vulnus ai principi di
cui all’art. 97 commi 2 e 4 Cost ed ha computato interamente gli esborsi
subiti dalla partecipata in relazione alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti licenziati perché falsamente idonei, riconoscendo solo una
parziale compensatio lucri cum damno in relazione alle prestazioni dei
dipendenti mantenuti in servizio, in mancanza della dimostrazione da parte
requirente dell’inidoneità concreta al servizio prestato.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria -
Sentenza n. 372 del 20 dicembre 2017 -
La Sezione ha affermato che,
nell’ipotesi di mancata realizzazione o, comunque, inutilizzabilità di
un’opera pubblica, deve essere affermata la concorrente responsabilità del
direttore dei lavori e del responsabile del procedimento, in quanto gli
stessi sono tenuti a garantire e a controllare la corretta realizzazione
dell’opera e la messa a disposizione in favore della collettività. In
particolare, la Sezione ha precisato che, in tali fattispecie, la
decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata nel momento
in cui la condotta viene scoperta in tutte le sue componenti, oggettive e
soggettive, coincidente, nel caso di specie, con la data di emissione del
decreto di convalida del sequestro preventivo dei luoghi disposto per la
particolare pericolosità della medesima opera pubblica.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria -
Sentenza n.
352 del 20 dicembre 2017 -
La Sezione ha precisato che,
nell’ipotesi di esercizio dell’azione revocatoria successivo a sentenza di
condanna per responsabilità amministrativa, permane la legittimazione a
promuovere l’azione revocatoria da parte del Procuratore presso la Corte
dei conti (ancorché congiuntamente a quella dell’ente pubblico
danneggiato) e, conseguentemente, la giurisdizione contabile.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria -
Sentenza n.
264 del 20 dicembre 2017 -
La Sezione, con
pronuncia interlocutoria, ha affermato la sussistenza della giurisdizione
contabile in relazione al danno all’immagine della Regione Calabria,
causato da un consigliere regionale. Il danno per cui quest’ultimo era
stato convenuto in giudizio discende da gravi e reiterate violazioni degli
obblighi di servizio, poste in essere in concorso con un magistrato (del
pari convenuto per il danno all’immagine), consistenti in condotte
collusive con cosche mafiose del reggino. La Sezione ha in particolare
precisato che, anche nella previgente disciplina del danno all’immagine,
rappresentata dal d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con l. 3 agosto
2009, n. 102, erano sottoposti a tale fattispecie di responsabilità
erariale tutti i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un
rapporto di servizio; tra questi anche i consiglieri regionali, non
assumendo rilievo scriminante l’immunità loro conferita per le
manifestazioni di volontà di carattere politico.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia -
Sentenza n. 118 del 12 ottobre 2017 -
La Sezione d'Appello per la
Sicilia ha condannato il Rettore di un'Università, il preside di Facoltà e
vari componenti del Consiglio di Facoltà a risarcire sia il danno
patrimoniale indiretto sia quello da disservizio, da essi arrecati
all'Ateneo nel tentativo di "pilotare" una procedura concorsuale bandita
per la nomina di un professore associato. A tal proposito, il Collegio
Giudicante ha evidenziato che i comportamenti complessivamente tenuti da
tutti i soggetti implicati nella losca vicenda erano stati connotati da
dolo intenzionale, avendo essi deliberatamente cooperato per conseguire
finalità illecite ed in evidente contrasto con l'interesse pubblico,
considerato che lo scopo perseguito non era stato quello di assicurare, in
maniera legittima e tempestiva, all'Ateneo l'apporto scientifico e
didattico di un nuovo docente professionalmente qualificato bensì quello
di tentare di favorire, a tutti i costi, il figlio di un professore
ordinario, all'epoca assai influente nell'ambiente accademico locale.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia -
Sentenza n. 112 del 19 settembre 2017 -
La Sezione d'Appello
della Corte dei Conti per la Sicilia ha confermato la condanna del vice
sindaco di un Comune a risarcire i danni derivati dagli illegittimi e
sostanzialmente inutili incarichi conferiti ad esperti esterni
all'Amministrazione. In particolare, è stato evidenziato che i
conferimenti degli incarichi erano avvenuti in violazione della normativa
e dei fondamentali canoni giurisprudenziali, in base ai quali: l'utilizzo
di soggetti esterni all'Amministrazione è consentito soltanto per far
fronte, in via transitoria, ad esigenze straordinarie e ben delimitate,
per il soddisfacimento delle quali occorrano competenze professionali
altamente specialistiche, non rinvenibili nel personale in servizio
nell'Ente Pubblico; i relativi compensi debbono essere fissati entro i
limiti previsti dalle disposizioni vigenti; il conferimento dell'incarico
dev'essere sempre ampiamente e congruamente motivato e non può mai
prescindere dall'osservanza dei basilari principi di razionalità,
trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa, aventi una specifica valenza giuridica.
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Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto -
Ordinanza
n. 63 del 7 luglio 2017 -
Pres. ed Est. Carlino – P.M.
Evangelista e Imposimato – Pr/c Giuseppone (Avv. Sfrecola). La nuova
competenza territoriale per i processi con convenuti magistrati. Si
applica anche ai fatti anteriori al nuovo Codice del Processo contabile. |
Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per il Trentino Alto Adige -
Sentenza n. 13 del 14 giugno 2017 -
La sentenza riguarda la
spesa per l’acquisto, da parte di un Comune, di un cristallo di rocca da
destinare quale dono di compleanno al Presidente della Provincia. La spesa
costituisce un danno per l’erario, in quanto non può farsi rientrare tra
quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente e per
far conoscere e apprezzare l’attività svolta in favore della collettività.
La responsabilità per tale danno è stata riconosciuta sussistente in capo
al segretario comunale perché la sua condotta, contraria ai doveri
d’ufficio, integra la colpa grave. Alla causazione del danno risultano
aver concorso anche i componenti della giunta municipale che hanno
deliberato la spesa, soggetti tuttavia non convenuti in giudizio. Il
concorso causale è stato individuato nella misura del 50%.
da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Toscana -
Sentenza n. 133 del 23 maggio 2017 -
Danno erariale
causato all’erario del Comune di Montescudaio per avvenuto riconoscimento
di un debito fuori bilancio a seguito di pignoramento presso terzi per
decreto ingiuntivo non opposto. da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia -
Sentenza 229 del 19 maggio 2017
- Integra gli estremi di un
illecito amministrativo-contabile, a titolo di colpa grave, il
comportamento del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che ometta
di provvedere alla diretta rideterminazione del costo di costruzione,
ovvero, in alternativa e necessariamente per comunicazione formale, di
proporre siffatto adempimento all’organo consiliare; risultando
irrilevante il comprovato sollecito verbale indirizzato ai vertici
politici dell’ente locale (nella specie, la circostanza, è stata,
tuttavia, valorizzata in sede di applicazione del potere riduttivo
dell’addebito). da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia -
Sentenza n. 62 del 3 maggio 2017 -
La Sezione ha
contestato, ad un Direttore dei Lavori, il danno patrimoniale diretto
subito dall’amministrazione committente consistente nel pagamento, da
parte di quest’ultima, di acconti di opere e materiali in eccesso rispetto
a quelli effettivamente forniti dall’impresa in esecuzione di un appalto a
corpo. La Sezione ha in proposito affermato che il Direttore dei Lavori,
ex articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, deve procedere correttamente alle
valutazioni di sua competenza, sicché i SAL, che costituiscono acconti
corrisposti all’impresa, devono essere commisurati alla quantità e qualità
delle opere effettivamente eseguite. Peraltro – ha precisato la Sezione -
ai sensi dell’articolo 183 del medesimo D.P.R. ogni misurazione effettuata
dal Direttore dei Lavori, qualunque sia il metodo adottato, deve
corrispondere allo scopo di determinare nella maniera più precisa
possibile il lavoro o la prestazione fornita, al fine di consentire il
rispetto del principio di corrispondenza tra quanto eseguito e quanto
liquidato in esecuzione del contratto di appalto. da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Umbria - Giudice unico per
le pensioni -
Ordinanza n. del 15 febbraio 2017 -
Questioni di massima in materia di pensioni
- Possibilità delle Sezioni regionali della Corte dei conti di sollevarle
- Ammissibilità del decreto ingiuntivo - Giudice unico, Fava - Giudizi pensionistici
iscritti ai numeri 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291,
12292 e 12293 del registro di segreteria promossi contro l’INPS. |
Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte -
Sentenza n. 13 del 10 febbraio 2017 -
Non è temeraria la lite se manca la
consapevolezza circa l’infondatezza della domanda
- La soccombenza in giudizio di
qualsiasi Amministrazione, laddove non sussistano palesi e macroscopiche
motivazioni per non resistere alla pretesa avversaria e, quindi, quando la
lite non appaia oggettivamente temeraria, rientra pacificamente nel
cosiddetto rischio che l’Ente stesso si assume ogni volta che decida di
privilegiare la predetta scelta, rischio che non può ricadere,
successivamente, sull’Amministrazione medesima e sugli Organi interni che
abbiano agito per salvaguardare, dopo una oculata e ponderata valutazione,
gli interessi pubblici sottesi, essendo per definizione il risultato del
contenzioso incardinato, comunque, potenzialmente favorevole o sfavorevole
in funzione di molteplici fattori imponderabili, per nulla certi o
prevedibili, i quali tendenzialmente sfuggono al pieno controllo di coloro
che abbiano deciso di esperire la causa, secondo calcoli probabilistici e
presuntivi del singolo caso. da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 32 del 1 febbraio 2017 -
Non è responsabile il
dirigente Asl che ricorre a proroga di fatto contrattuale per la
manutenzione di apparecchiature elettromedicali, in attesa dei tempi di
espletamento di una successiva gara. da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 16 del 16 gennaio 2017 -
Sindaco e
amministratore di un comune sono stati condannati a risarcire il danno al
patrimonio dell’ente determinato dalla revoca, per omessa rendicontazione,
di finanziamento comunitario per il recupero di beni storico artistici.
da www.corteconti.it
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 338 del 15 dicembre 2016 -
Accertata la
responsabilità amministrativa del dirigente di un comune, al contempo
direttore dei lavori e responsabile del procedimento, per aver determinato
con il suo comportamento negligente la revoca di un finanziamento
regionale concesso per lavori di ristrutturazione, il cui onere economico
è rimasto a carico del bilancio comunale, non avendo egli provveduto alle
formalità relative in evidente violazione dei doveri d’ufficio. Si è
proceduto, peraltro, alla riduzione dell’addebito per carenza di adeguata
organizzazione dell’ente. da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 323 del 28 novembre 2016 -
Che ha
condannato il segretario generale ed il vice segretario generale di un
comune al risarcimento del danno al patrimonio dell’ente per corrispettivi
di incarichi conferiti e non comunicati alla F.P. e per violazione
dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi sul sito istituzionale. da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Umbria -
Sentenza n. 60 del 29 agosto 2016 -
1) Le regole della responsabilità amministrativo-contabile non
consentono al funzionario che ha adottato un dannoso provvedimento
esonerativo di pagamento di tributo di procedere, d’ufficio, alla
revisione del provvedimento stesso, confermandolo per una fattispecie
esonerativa diversa da quella chiesta dal privato e mai invocata, nemmeno
nel procedimento di revisione, dal privato medesimo. 2) Ai fini della
corretta applicazione delle regole sull’attualità della deminutio
patrimonii, le ipotesi di danno da mancata entrata, deliberata e dovuta,
non vanno confuse con quelle, alquanto diverse, di illegittimo esonero del
pagamento dell’entrata stessa. |
Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Umbria -
Sentenza n. 59 del 29 agosto 2016 -
1) Nel contratto autonomo di garanzia, che assiste le obbligazioni
assunte dal privato nei confronti della P.A., è preclusa al garante l’opponibilità
delle eccezioni spettanti al debitore principale verso il creditore
garantito. 2) La colpa grave del funzionario che vigila sulla corretta
esecuzione del contratto stipulato dall’Ente di appartenenza va valutata
tenendo conto delle relazioni complessive del contratto stesso e non
solamente di quelle favorevoli al suddetto Ente. |
Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Umbria -
Sentenza n. 51 del 29 giugno 2016 -
Quando le
verticalizzazioni e le stabilizzazioni di personale producono danno
erariale.
Le c.d. “verticalizzazioni”
e le c.d. “stabilizzazioni” del personale in servizio presso la P.A. vanno
valutate come forme di “accesso interno”, ai fini dell’eventuale
superamento della riserva del 50% dell’“accesso esterno”. In carenza di un
qualche documentato resoconto sul concreto andamento dei lavori di un
organo collegiale, il criterio di imputazione della responsabilità resta
quello formale del voto favorevole espresso, mitigato dalla maggior
responsabilità del proponente e del presidente, per il maggior
coinvolgimento materiale e psicologico individuato negli atti del
giudizio. |
Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 164 del 25 maggio 2016 -
La Corte dei conti ha
ritenuto responsabile il presidente di un ente pubblico per aver
dolosamente indotto il c.d.a. dell’ente ad acquistare un immobile ad un
prezzo fuori mercato, allo scopo di favorire terzi interposti.
da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Veneto -
Sentenza n. 68 del 10 maggio 2016 -
La Sezione ha affermato la
non attualità del danno in relazione ad una operazione di finanziamento
(leasing finanziario) per la realizzazione di un'opera pubblica (ritenuta
dalla Procura più onerosa di un ordinario mutuo contratto con la CDP),
ritenendo che l'ipotesi dannosa possa essere rilevata e valutata solo dopo
il consolidamento degli oneri effettivi che lo strumento finanziario
utilizzato, a tassi variabili nel tempo e ancora in corso di esecuzione,
abbia determinato in capo all'ente contraente.
da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana -
Sentenza n. 38 del 1 aprile 2016 -
La Sezione
d’Appello della Corte dei Conti per la Sicilia, dopo un’ampia disamina
dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante la giurisdizione
sulle “società partecipate” da Enti Pubblici, con particolare riferimento
a quelle denominate “in house providing”, ha dichiarato la sussistenza
della giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all’azione di
responsabilità amministrativa promossa dalla Procura regionale nei
confronti di vari amministratori e funzionari per il risarcimento del
danno patrimoniale cagionato alla società incaricata della gestione del
sistema informatico della Regione Siciliana (società istituita con legge
regionale e che, all’epoca dei fatti di causa, aveva un capitale posseduto
in misura del 51% dalla Regione ed in misura del 49% da un socio privato
di minoranza). A tal proposito, per la soluzione della “vexata quaestio”
(che era stata definita nel giudizio di primo grado con il diniego della
giurisdizione contabile) sono stati ritenuti applicabili i fondamentali
principii recentemente introdotti a livello comunitario dalla Direttiva
2014/24/UE del 26.2.2014, da reputarsi “self executing”.
da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 95 dell'11 marzo 2016 -
Danno erariale - Viene riconosciuta l’illegittimità di spese
per rifornimenti di carburante effettuate con uso abusivo delle carte
carburante.
da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Campania -
Ordinanza n. 63 del 7 marzo 2016
-
Domanda cautelare
introdotta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – Difetto assoluto di
giurisdizione - Improponibilità della domanda cautelare. |
Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Umbria -
Sentenza n. 11 del 4 febbraio 2016 -
Comune di Perugia - Danno
all’immagine – Azione risarcitoria promossa nei confronti di un agente
della Polizia Municipale già condannato in sede penale per una vicenda
particolarmente grave.
da
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Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Umbria -
Sentenza n. 133 dell'11 novembre 2015
-
La Corte dei conti ha
giurisdizione sulle controversie risarcitorie da mala gestio promosse
dalla Procura erariale nei confronti degli amministratori degli Ambiti
Territoriali di Caccia, data la natura pubblica dei relativi Comitati di
Gestione. |
Corte
dei conti, Sez. giur. per la Regione Umbria -
Sentenza n. 78 del 17 luglio 2015 -
La sentenza tratta un
singolare caso di chiamata in giudizio per il mancato pagamento di multa
(come sanzione penale) e i limiti dell'azione del PM contabile in presenza
di condanna generica del giudice penale. |
Corte
dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Umbria -
Ordinanza n. 163 del 22 aprile 2015 - Ricorso proposto da Matteini
Chiari Sergio ed altri contro INPS.
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014) - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS
- Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1°
gennaio 2014 e per un periodo di tre anni - Violazione del principio di
solidarietà sociale - Lesione del principio di uguaglianza per
irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità ed
adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Lesione delle garanzie
previdenziali - Violazione dei principi di capacità contributiva e di
progressività - Elusione del giudicato delle sentenze della Corte
costituzionale nn. 116/2013 e 208/2014. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
art. 1, comma 486. - Costituzione, artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 136. (GU Serie
Speciale - Corte Costituzionale n. 35 del 2-9-2015) |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Basilicata -
Sentenza n. 42 del 6 luglio 2015
-
La sentenza ha condannato alcuni dirigenti del Servizio Sanitario
Regionale, per il danno conseguente all’acquisto di 14 ecotomografi
portatili a corredo delle ambulanze del Servizio di emergenza-urgenza,
risultati dalle indagini sostanzialmente inutilizzati, avendo ritenuto il
Collegio che l’acquisto era stato promosso dai convenuti al di fuori di
qualsiasi logica programmatoria e/o studio di fattibilità della loro
concreta utilizzabilità, e senza curare adeguatamente la formazione
professionale dei medici che avrebbero dovuto utilizzare gli strumenti
clinico/diagnostici portatili. da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Liguria -
Sentenza n. 38 del 15 giugno 2015 -
Con riferimento all’art.53
comma 7 del D.lgs n. 165/2001 rientrano nel concetto di incarico tutte le
forme di attività lavorativa dipendente o autonoma, tra le quali deve
essere inclusa anche l’attività libero professionale. Pertanto, ove tale
attività non sia autorizzabile o non abbia ricevuto la prescritta
autorizzazione, il compenso da essa derivante deve essere versato dal
percettore – pubblico dipendente nel conto dell’entrata
dell’amministrazione di appartenenza, costituendo l’omissione ipotesi di
responsabilità erariale. da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Veneto -
Sentenza n. 86 del 3 giugno 2015 -
Agenti contabili delle case
circondariali - Rapporti tra normativa di carattere generale in materia di
gestione e contabilità dei beni mobili e normativa speciale degli
stabilimenti carcerari - Beni per i quali non sussiste un obbligo di
custodia - Conto giudiziale - Esclusione.
da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Liguria -
Sentenza n. 34 del 25 maggio 2015 -
Che ha ritenuto
responsabile, in via sussidiaria rispetto agli amministratori della
società, il Sindaco di un Comune, socio di maggioranza (al 95%) della
società, per omesso perdurante controllo della gestione di un contributo
comunitario erogato in favore della società partecipata. da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione
Umbria - Sentenza n. 43 del 10 aprile 2015 -
Responsabilità
amministrativa e contabile - Art. 10 bis del D.L. 30 settembre 2005, n.
203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, conv. in L. 02/12/2005, n.
248. -
Nella responsabilità
amministrativa, l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio,
proposta via subordinata, va trattata dopo l’esame del merito, tenuto
anche conto dell’interesse del convenuto al proscioglimento per il
rimborso delle spese legali. - La Corte dei conti ha giurisdizione sul
progettista dei lavori, quando il medesimo è anche direttore dei lavori
stessi, atteso che i suoi doveri di direzione si attualizzano già nella
fase della progettazione. |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Umbria -
Sentenza n. 41 del 10 aprile 2015
-
Responsabilità amministrativa e contabile – Contributo pubblico
rottamazione autoveicoli – Rapporto di servizio tra venditore e Pubblica
Amministrazione - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza. L.
27/12/2006, n. 296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 224 – 234.
-
La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di danno promossa nei
confronti dei venditori di autoveicoli per la concessione del contributo
sulla “rottamazione”, in ragione della funzionalizzazione dei loro doveri
alla realizzazione delle finalità di pubblico interesse, perseguite con il
menzionato contributo. |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Umbria -
Sentenza n. 24 del 18 marzo 2015
-
Responsabilità
amministrativa e contabile -
La contrazione di mutui, per
coprire debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive relative a
procedure espropriative per opere di pubblica utilità, non comporta la
sanzione di cui all’art. 30, comma 15 della Legge n. 289/2002, in quanto
si tratta di spese di investimento, per le quali non vige alcun divieto di
assunzione di nuovi mutui. - Possono coprirsi con debiti fuori bilancio
anche le spese per interessi e rivalutazioni, relativi alla espropriazione
per pubblica utilità, in quanto spese di investimento. |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Emilia
Romagna -
Sentenza n. 3 del 19 gennaio 2015 -
Responsabilità amministrativa del Sindaco, della Giunta Comunale e del
Segretario Comunale per la nomina di un Direttore Generale dell'ente
locale privo del diploma di laurea, che costituisce il requisito minimo
per l'accesso alla predetta posizione dirigenziale. Nella quantificazione
del danno la Sezione ha valutato l'apporto effettivo del soggetto, sia
pure privo dei requisiti professionali – condanna. |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione
Emilia Romagna -
Sentenza n. 165 del 3 dicembre 2014
-
Illecito contabile
perpetrato in danno di un Comune è costituita dall’assunzione del Capo di
Gabinetto del Sindaco e dalla conseguente corresponsione al predetto di
emolumenti corrispondenti alla categoria D, posizione economica D1, in
assenza dei requisiti minimi per accedere a detto inquadramento economico
per non aver egli conseguito il titolo di studio del diploma di laurea,
come richiesto dal CCNL all’epoca vigente” – condanna. |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Lazio -
Sentenza n. 665 del 10 settembre 2014 -
Responsabilità Amministrativa.
Responsabilità degli amministratori di un Ente pubblico - nella specie
l’INPDAP, poi confluito nell’INPS.
Responsabilità per danno indiretto degli amministratori di un Ente
pubblico per il conferimento di mansioni superiori a tempo indeterminato a
vari dipendenti con l'omessa revoca decorsi sei mesi dal conferimento in
applicazione dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 - Sussiste -
Compensazione del danno con un preteso utile derivante dall’espletamento
delle mansioni superiori - Impossibilità. |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Lazio -
Sentenza n. 230 del 20 marzo 2014
- Processo contabile -
Se non è frutto di
un controllo generalizzato è secondario il modo in cui il PR abbia appreso
la notizia di danno. da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Sardegna -Sentenza
n. 56 del 18 marzo 2014 - Responsabilità
amministrativa in generale - L’esistenza
di una polizza fideiussoria non fa venire meno l’attualità del danno.
da
www.respamm.it |
Corte
dei conti,
Iª Sez. giur. centrale d'appello -
Sentenza n. 425 del 17 marzo 2014 -
Giurisdizione contabile - Si alla giurisdizione contabile se il costo
societario cela una distribuzione occulta di utili.
da
www.respamm.it |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Umbria -
Sentenza n. 34 del 14 marzo 2014
-
Responsabilità
amministrativa in generale - In caso di “mancata entrata” il
danno è attuale solo se il credito diventa inesigibile.
da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Piemonte -Sentenza
n. 26 del 11 marzo 2014 -
Reati
contro la P.A.
- Il clamor fori non è una componente
indispensabile del danno all’immagine, ma solo un’aggravante.
da
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Corte
dei conti, Sez. giur. Lazio -
Sentenza n. 683 del 14 ottobre 2013 -
Giurisdizione Contabile
-
Per i danni cagionati ad ANAS s.p.a. la
giurisdizione appartiene al giudice contabile.
Al riguardo va precisato che, ai fini dell’individuazione della
giurisdizione su tali enti, “non rileva la natura dell’attività
concretamente svolta dal soggetto agente, quanto piuttosto il carattere
pubblico dei finanziamenti e delle risorse economiche utilizzate”, come più volte
affermato dalla giurisprudenza della Sezione Lazio, proprio con
riferimento all’A.N.A.S. (Sez. Lazio n. 874/2005; Sez. Seconda Centrale
Appello n. 131/2008; Sez. Lazio n. 1922/2009), e come ribadito
dall’orientamento anche più recente della Corte di Cassazione nel caso di
società per azioni che operano in regime totalmente pubblico.
In
particolare, preso atto che la Suprema Corte ha delineato questo indirizzo
con riferimento alla RAI S.p.A. (ordinanza n. 27092/2009), definita “ente
assimilabile ad una amministrazione pubblica nonostante l’abito formale
che riveste di società per azioni”, la Sezione Lazio osserva che nella
fattispecie in giudizio esiste analogia con tale precedente atteso che,
come la RAI, anche l’ANAS ha capitale a totale partecipazione pubblica, è
designata dalla legge (d.l. n. 138/2002 e d.lgs. n. 143/1994) quale
concessionaria di servizio pubblico, è destinataria di un canone avente
natura di imposta, è compresa tra gli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria, sottoposti, pertanto, al controllo della Corte dei conti,
e, infine, è tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica
nell’affidamento di appalti.
da
www.respamm.it |
Corte
dei conti,
Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia -
Sentenza n. 46 del 2 settembre 2013
-
Responsabilità amministrativa
-
Se il convenuto è un finanziere allora deve
risarcire anche il costo delle indagini espletate a suo carico. da
www.respamm.it |
Corte
dei conti,
IIIª Sez. giur. centrale d'appello -
Sentenza n. 546 del 5 agosto 2013 -
Giurisdizione contabile - Se la partecipata pubblica svolge attività
d’impresa il c.d. controllo analogo non basta a radicare la giurisdizione
contabile.
da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Piemonte -
Sentenza n. 135 del 1 agosto 2013
-
Responsabilità amministrativa e contabile – Dirigente scolastico -
Vessazioni continue a danno di un dipendente (mobbing) – Dolo –
Sussistenza - Processo contabile – Cessazione della materia del contendere
richiesta dal P.M - In assenza delle condizioni di legge – Esclusione.
Il comportamento vessatorio posto in essere da un dirigente scolastico nei
confronti di un dipendente, con invito a trasferirsi e uso di linguaggio
ingiurioso anche in pubblico, definito in sede di giudizio civile
“mobbing” con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno,
costituisce pregiudizio erariale posto in essere con dolo. |
Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Sicilia -
Sentenza n. 2719 del 23 luglio 2013
-
Responsabilità amministrativa per danno indiretto.
La transazione, se opportuna o necessaria, non
interrompe il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso.
da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Sardegna -
Sentenza n. 232 del 22 luglio 2013
-
Appalto di lavori e contratti pubblici.
Va escluso dalla gara il concorrente che omette di
comprovare la propria capacità tecnica e professionale.
da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Sicilia - Sentenza
n. 2681 dell'11 luglio 2013 - Spese
illegittime o vietate dalla legge.
Risponde personalmente il Sindaco che
conferisce incarichi di staff in spregio ai divieti posti dalle norme sul
patto di stabilità.
da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Molise - Sentenza
n. 74 del 4 luglio 2013
-
Spese illegittime o vietate dalla legge.
La cena conviviale intesa a rafforzare lo “spirito
di gruppo” tra i dipendenti non può essere pagata con soldi pubblici.
da
www.respamm.it |
Corte
dei conti,
Sezioni Riunite in sede giur.
-
Ordinanza n. 1 del 12 giugno 2013
-
Non si può sospendere il processo per attendere l'esito di un giudizio di legittimità sollevato in via principale.
Premesso che la legittimazione attiva a proporre
ricorso per conflitto di competenza avverso un'ordinanza di sospensione
del processo compete tanto al Procuratore regionale quanto alla parte
privata convenuta in giudizio, deve ritenersi affetto da illegittimità il
provvedimento con il quale il Giudice dispone la sospensione del processo
al fine di attendere l'esito di un giudizio di legittimità costituzionale
sollevato in via principale, tanto più se tale giudizio di
costituzionalità ha ad oggetto ad una norma di cui il Giudice contabile
non deve fare diretta applicazione. da
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Corte
dei conti,
Sez. giur. per la Regione Umbria -
Sentenza n. 25 del 29 aprile 2013
- La Corte dei conti ha giurisdizione
anche nei confronti dei privati che percepiscono contributi per la
realizzazione di programmi della P.A. senza averne fatto domanda, ma con
la consapevolezza della loro destinazione a finalità pubbliche,
percependoli indebitamente per soddisfare interessi propri. |
Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Piemonte - Sentenza n. 40 del 13 marzo 2013. |
Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Piemonte - Sent. n. 14 del 24/01/ 2013 - La Corte dei conti ha condannato gli amministratori di numerose cooperative di produttori di latte per il danno, causato all’erario dello Stato ed all’Unione Europea, in conseguenza del mancato versamento del prelievo supplementare sulle eccedenze di produzione del latte. |
Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Piemonte - Sent. n. 7 del 21/01/2013 - Responsabilità nei confronti della P.A. - Danno da disservizio e danno all’immagine pubblica. |
Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Piemonte - Sent. n. 6 del 16/01/2013 - Per la prima volta sono stati condannati il sindaco e la giunta e parte del Consiglio comunale per alterazione del bilancio ai fini del rispetto, fittizio, del patto di stabilità. |
Corte dei conti, Sez. I Giurisdizionale Centrale - Sent. n. 809 del 14/12/2012 - Responsabilità nei confronti della P.A. degli amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica - Danno all'immagine - Danno alla concorrenza. |
Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Lombardia - Sent. n. 63 del 01/02/2012 - Responsabilità P.A. - In tema di danno cosiddetto indiretto, tema che si collega alla responsabilità assunta dalla pubblica Amministrazione verso terzi ed alla problematica dei rapporti tra azione civile di danno ed azione di responsabilità amministrativa. |
CORTE DEI CONTI - Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 417 del 27 settembre 2011 - Spese illegittime per regalie (regali natalizi) disposte dal Presidente del Consiglio Regionale a favore del personale e dei Consiglieri regionali impropriamente qualificate spese di rappresentanza. |
CORTE DEI CONTI - Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 408 del 23 settembre 2011 - Condanna del Direttore Generale e del Direttore amministrativo di una ASL al pagamento in favore di detta azienda e per essa della Regione Abruzzo, della somma di € 10.000 il primo e di € 100.000 per un danno finanziario di cui è parte anche il danno all’immagine dell’Amministrazione, arrecato dagli stessi con comportamento caratterizzati da colpa grave. |
CORTE DEI CONTI - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - Sentenza n. 1006 del 20 settembre 2011 - Responsabilità di dirigente locale per danno erariale da erogazione di compensi aggiuntivi (Nella fattispecie la Sezione ha ritenuto responsabile il convenuto per sottrazione al fondo per la contrattazione decentrata della dirigenza di somme derivanti dal recupero di evasione in violazione di quanto predisposto dal contratto collettivo, unica fonte di disciplina). |
CORTE DEI CONTI- Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Sentenza n. 359 del 16 marzo 2011 - La giurisdizione della Corte dei conti sull’azione risarcitoria pubblicistica tesa alla compensazione dei pregiudizi arrecati alla c.d. finanza pubblica allargata rinviene fondamento e protezione anche nel diritto dell’Unione europea (art. 117 Cost. e art. 126 -ex art. 104 TCE- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea unitamente al Protocollo n. 12 sui disavanzi pubblici eccessivi; Regolamenti del Consiglio del 17 giugno 1997, n. 1446 e 1447, ss.mm. |
Corte dei conti - Controllo e consulenza |
Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie - Delibera n. 2 del 21 dicembre 2018 - Possibilità di riconoscere gli incentivi previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) anche per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. da www.corteconti.it |
Corte
dei conti,
Sezione di controllo sugli enti -
Determinazione n. 132 del 20 dicembre 2018 -
Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell' Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per l’esercizio 2017.
da
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Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte -
Deliberazione n. 145 dell'11 dicembre 2018 -
Richiesta di parere del Comune di Torino, in merito alla cumulabilità
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori degli enti locali. La possibilità di cumulo, da parte degli
amministratori locali, dell’indennità di funzione e dei gettoni di
presenza, contrasta con la ratio unitaria dei numerosi interventi
legislativi che si sono succeduti sin dalla finanziaria 2008, finalizzati
a limitare i costi della rappresentanza politica e ad assicurarne la
compatibilità con gli equilibri di bilancio, escludendo che possano
ritenersi esistenti spazi per la cumulabilità degli emolumenti. L’art. 11,
comma 5, del d.l. 78/2010, secondo cui “chi è eletto o nominato in organi
appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di
un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”, mediante l’uso, per ben
due volte, dell’avverbio “comunque”, lungi dall’individuare l’unico caso
di divieto di cumulo, assume il significato di una norma di chiusura che,
al fine di evitare che alcune ipotesi possano ritenersi sottratte al
generale divieto di cumulo, evidenzia, con l’uso di termini volutamente
ampi e generici, che anche chi è eletto o nominato in organi appartenenti
a diversi livelli di governo non possa “comunque” (cioè per il solo fatto
che si tratti di diversi livelli di governo) cumulare più di un
emolumento, “comunque” denominato. Del resto non si rinvengono ragioni per
differenziare la disciplina del cumulo dei trattamenti economici degli
amministratori locali in ragione del rapporto che intercorre fra i due
enti, né per riservare un trattamento di maggior favore nel caso di enti
del medesimo tipo (per esempio due comuni) piuttosto che nel caso di enti
di tipo diverso (per esempio comune e provincia).
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Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte -
Delibera n. 135 dell'11 dicembre 2018 -
Per l’erogazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche,
l’ente Regione rimane libero, nell’esercizio della propria attività
discrezionale oltre che del proprio potere regolamentare, quanto alle
valutazioni pertinenti la stipulazione di un accordo con le Organizzazioni
sindacali e con le RSU in relazione alla definizione del riparto delle
risorse accantonate all’epoca dell’approvazione dei lavori e delle opere
pubbliche in funzione dell’incentivazione delle funzioni tecniche svolte
da dipendenti regionali dopo l’entrata in vigore – 26 agosto 2014 – della
novella di cui al d.l. n. 90/2014, come convertito dalla legge n.
114/2014, e relative a bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore del
d.lgs n. 50/2016. Per l’utilizzo del fondo salariale accessorio da
destinarsi al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, la Sezione
si è pienamente uniformata all’orientamento espresso dalla Sezione delle
Autonomie con la deliberazione n 6/SEZAUT/2018/QMIG, secondo la quale,
posto che il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di
bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su
risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma
5-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse
ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale,
gli incentivi per le funzioni tecniche devono ritenersi non soggetti al
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei
dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del
2017.
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Corte
dei conti,
Sezione di controllo sugli enti -
Determinazione n. 119 del 4 dicembre 2018 -
Determinazione e
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
di Equitalia S.p.A., per l'esercizio 2016.
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Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte -
Delibera n. 133 del 29 novembre 2018 -
Il
finanziamento pubblico di una fondazione di partecipazione deve avvenire
all’interno di una cornice convenzionale. In difetto di tale convenzione
ed in presenza di una fondazione in costante perdita, i contributi
pubblici potrebbero qualificarsi quali interventi a copertura delle
perdite. Nel caso della Fondazione per il libro, gli Enti soci non sono
tempestivamente ed adeguatamente intervenuti per arrestare la deriva
finanziaria che ha condotto alla liquidazione della Fondazione, con grave
danno per i creditori terzi.
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Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania -
Ordinanza n.
115 dell'8 ottobre 2018 -
Ordinanza di remissione alla
Corte Costituzionale della normativa regionale sospettata di
incostituzionalità nel giudizio di parificazione per gli esercizi
2015-2016. -
La Sezione regionale di
controllo per la Campania solleva la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, della Legge Regione Campania 3
settembre 2002, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, della Legge Regione Campania
12 dicembre 2003, n. 25, in riferimento ai parametri stabiliti
dall'articolo 117, comma 2, lett. l), dall'articolo 97, comma 1 e
dall'art.81 Cost.. |
Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria -
Deliberazione n.
123 del 2 ottobre 2018
- Regioni ed Enti
Locali - Avanzo di Amministrazione - Pareggio di
bilancio -
La Sezione si pronuncia nel senso che, con riferimento al dispositivo
della sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 2018, o meglio,
all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 come integrato alla
luce di tale sentenza, una lettura che sia coerente con il sistema
ordinamentale che governa le materie interessate, impone di ritenere che,
per quanto concerne l’anno 2018, l’avanzo di amministrazione derivante
dall’esercizio precedente e utilizzato dall’Ente nel corso dell’esercizio,
possa essere conteggiato ai fini della verifica del rispetto del saldo di
finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, nei limiti fissati
dalle disposizioni attualmente vigenti, come da ultimo considerate nel
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 182944 del 23
luglio 2018 sul monitoraggio semestrale del saldo (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 10 agosto 2018).
|
Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania -
Relazione del Presidente della Sezione regionale di controllo Fulvio Maria
Longavita nel giudizio sui
rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari
2015 e 2016 - Napoli, 17 settembre 2018. |
Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania -
Deliberazione n. 107
del 10 settembre 2018 -
La Corte dei conti blocca la
spesa discrezionale del Comune di Napoli. |
Corte
dei conti, Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato -
Deliberazione n. 18 del 10 settembre 2018 -
Relazione concernente “Il
Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle
zone a rischio sismico".
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Corte
dei conti, Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato -
Deliberazione n. 16 del 6 agosto 2018 -
Relazione su "I compiti del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e il ruolo della
Sogesid".
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Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto -
Deliberazione n.
189 del 22 maggio 2018/PAR -
è
possibile lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, anche di altri
enti, ma non per i posti di nuova istituzione o trasformazione. |
Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto -
Deliberazione n.
181 del 10 maggio 2018/PAR -
Gli enti locali, prima di procedere a nuove
assunzioni, devono esperire non solo le procedure di mobilità collettiva
volte a ricollocare il personale in sovrannumero. L'eventuale valutazione
di non idoneità di tale personale deve essere motivata in modo puntuale e
rigoroso. |
Corte
dei conti,
Sezioni delle Autonomie -
Delibera n. 8 del 26 aprile 2018 -
Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle
città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2018-2020
per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre
2005 n. 266.
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Corte
dei conti,
Sezioni delle Autonomie -
Delibera n. 6 del 26 aprile 2018 -
Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio (art.
113, d.lgs. 50/2016 - art. 1, co. 526, legge 27 dicembre 2017, n. 205).
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Corte
dei conti,
Sezioni riunite in sede di controllo -
Delibera n. 4 del 26 aprile 2018 -
Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018.
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Corte
dei conti,
Sezioni riunite in sede consultiva -
Delibera n. 4 del 22 dicembre 2017 -
Parere sullo schema di decreto legislativo
integrativo e correttivo del decreto legislativo in materia di riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della
funzione del bilancio di cassa in attuazione dell’art. 42, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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Corte
dei conti,
Sezione del controllo sugli enti -
Determinazione n. 24 del 24 marzo 2016 -
Determinazione e relazione sul risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SOCIETÀ PER LO
SVILUPPO DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO (ARCUS S.P.A.).
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Corte
dei conti,
Sezione del controllo sugli enti -
Determinazione n. 21 del 10 marzo 2016 -
Determinazione e relazione sul risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A..
da
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Corte
dei conti,
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato -
Delibera n. 3 dell'11 febbraio 2016 -
In tema di Opere pubbliche di competenza statale: Deliberazione CIPE.
L’utilizzazione di risorse revocate, ai sensi dell’art.13, comma 1 del
D.L. 23 dicembre 2013, n.145 ed affluite al “Fondo revoche” istituito
dall’art.32, comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n.111, è riservata agli interventi, ai sensi del comma 4 del
cennato D.L. 145/2013, “immediatamente cantierabili”. L’immediata
cantierabilità costituisce, da un lato, il contraltare delle carenze
riscontrate per opere infrastrutturali per le quali, ad almeno due anni
dall’assegnazione delle risorse, non sia stato ancora pubblicato il bando
di gara, alle quali consegue la revoca dell’assegnazione e, dall’altro,
essa costituisce il requisito fondamentale per la nuova assegnazione.
Pertanto, il CIPE assegna dette risorse “contestualmente” all’approvazione
di progetti definitivi ed immediatamente cantierabili che rappresentano la
risposta concreta che è nello spirito della normativa analizzata, la quale
mira ad un’inversione di tendenza nella realizzazione delle opere
pubbliche con una rinnovata attenzione alla destinazione (nuova
destinazione) delle pubbliche risorse. La rilevanza delle opere,
finanziata per almeno il 50% a carico dello Stato e di ammontare superiore
a 25 milioni di euro, implica obbligatoriamente il parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, di cui all’art.127 del D.lgs. 163/2006 e
successive modificazioni. da
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Corte
dei conti,
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato -
Delibera n. 2 del 5 febbraio 2016 -
In tema di
conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale.
Il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere
dall’effettuazione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 19 del
d.lgs 165/2001. Sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il
rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti ed in
assenza delle procedure valutative in quanto il suddetto procedimento
appare effettuato al duplice scopo di contemperare sia l’interesse
dell’Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al
principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e
le legittime aspirazioni degli interessati, come ripetutamente affermato
da questa Sezione con delibere nn. 21/2010/PREV; 3/2013/PREV; 25/2014/PREV.
da
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Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria -
Deliberazione n. 147 dell'11 novembre 2015
- Procedure di
mobilità per interscambio - Sulla possibilità di ricorrere a procedure
di mobilità per trasferimento tra enti locali ed extra compartimentali al
fine di sopperire a carenze di risorse in organico, nonché sull’
attivazione di una procedura di “mobilità per interscambio”, consistente
in una cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla
stessa categoria giuridica e senza alcun aggravio di spesa per il bilancio
degli enti interessati, entrambi sottoposti a vincoli assunzionali, tenuto
conto che l’ente richiedente incorre nel divieto di procedere ad
assunzioni di personale ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile
2014 n. 66. |
Corte
dei conti,
Sezione del controllo sugli enti -
Delibera n. 89 del 24 luglio 2015 - Relazione
sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. per
l’esercizio 2013. |
Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto -
Parere n. 2 del
15 gennaio 2015 -
In tema di
diminuzione dei compensi
spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi. |
Corte
dei conti, Sezione del controllo sugli enti -
Delibera n. 97 del 17
novembre 2014 -
Relazione sul risultato del
controllo sulla gestione finanziaria della “Società per lo sviluppo
dell’arte, e della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.A.”, per
l'esercizio 2012. |
Corte
dei conti, Sezione del controllo sugli enti
-
Delibera n. 99 del 17 novembre 2014
- Relazione sul risultato del
controllo sulla gestione finanziaria dell’EUR Spa, per gli esercizi 2011 e
2012. |
Corte
dei conti,
Sezioni
Riunite in sede di controllo -
Audizione sul disegno di legge di stabilità per l’anno 2015
del Presidente della Corte dei conti Raffaele
Squitieri presso le Commissioni Bilancio riunite della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica. Roma, 3 novembre 2014. |
Corte
dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato -
Delibera n. 36 del 30 dicembre 2014
- In tema di
conferimento incarico dirigenziale generale, ai sensi dell’art.19, comma 6
d.lgs. n.165/2001 - La procedura prevista dal dettato dell’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., pone in capo
all’Amministrazione un onere di previa verifica circa la sussistenza delle
risorse umane interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti
dall’incarico, determinando una necessaria funzionalizzazione della
procedura valutativa a tale obiettivo prioritario, rimettendo a una fase
successiva ed eventuale, conseguente all’esito infruttuoso della prima, la
ricerca all’esterno finalizzata al conferimento di un incarico ai sensi
del comma 6, che, in ogni caso, deve discendere da una rinnovata volontà
discrezionale dell’Amministrazione medesima, debitamente motivata. |
Corte
dei conti,
Sezione
Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato -
Delibera n. 24 del 29 ottobre 2014 -
Pubblico impiego -
Decreto di conferma di dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’art. 19
comma 2 del d.lgs n.165/2001 - Necessità di procedure concorsuali per
l’assunzione del provvedimento di - non sussiste. - Il rinnovo di
incarico dirigenziale pubblico di seconda fascia può essere
assegnato anche senza procedure concorsuali, a patto che ci siano
peculiari esigenze di funzionamento scritte nero su bianco nel
provvedimento di conferma. Tra queste non può rientrare l'urgenza
considerato che il momento della scadenza dell'incarico è nota fin
dall'inizio e consente all'Amministrazione di provvedere in tempo, mentre
la deroga può essere giustificata solo dall'alto livello di
specializzazione dei compiti assegnati all'ufficio. |
Corte
dei conti,
Sez. controllo per la Regione Umbria -
Parere n. 125 del 23 ottobre 2013
- Comune e provincia – Compenso incentivante a funzionari tecnici per
progettazione urbanistica – In assenza della previsione di opere pubbliche
– Esclusione.
Va escluso il diritto dei funzionari tecnici comunali alla percezione del
compenso incentivante di progettazione previsto per l’attività di
pianificazione se essa non comprende un’opera pubblica (art. 92, comma 6,
del Codice dei contratti). |
Corte
dei conti,
Sez. controllo per la Regione Umbria -
Deliberazione n. 121 del 9 agosto 2013
- Società partecipate -
I compensi assembleari riversati al fondo
unico per il trattamento accessorio sono un’economia di spesa per l’Ente.
Invero, la ratio dell’art.
9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è quella di
cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all’ammontare
complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero
tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Con il perseguimento di tale obiettivo non contrasta l’art. 4, comma 4,
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012
n. 135, atteso che tale norma non stabilisce alcuna deroga alla normativa
vigente.
da
www.respamm.it |
Corte
dei conti,
Sez. controllo sulla legittimità sugli atti di governo e delle Amm.ni
dello Stato -
Deliberazione n. 13 del 17 luglio 2013 -
Consulenze ed incarichi esterni
-
La reiterazione di incarichi a soggetti estranei non
può tradursi in forme atipiche di assunzione.
A proposito della temporaneità e straordinarietà
dei contratti di collaborazione, è stata in più occasioni ribadita sia
dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrativa la necessità che gli
incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 siano conferiti allo
scopo di sopperire ad esigenze di carattere non permanente e per le quali
le Amministrazioni si trovino nell’effettiva impossibilità di fare ricorso
alle risorse umane e professionali in servizio e non abbiano a
disposizione tempo sufficiente per provvedere al reclutamento, con le
procedure prescritte dalle vigenti disposizioni, di personale
professionalmente adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste. da
www.respamm.it |
Corte
dei conti - Sezione centrale del controllo sugli enti -
Delibera n. 36 del 15 maggio 2013 -
Determinazione e relazione
della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. per l’esercizio 2011. |
Corte di Cassazione |
Corte
di Cassazione – Sezioni unite civili
– Sentenza n.
16601 del 5 luglio 2017 -
Punitive demages e natura della responsabilità civile -
Breve nota di
commento a cura del Dottor Salvatore Ganci, Funzionario della Corte dei
conti. |
Corte
di Cassazione – Sezioni unite civili
– Sentenza n. 22645 dell'8
novembre 2016 -
Giudizio di parificazione e ricorso alle SSSS della Corte di cassazione
per motivi di giurisdizione - Breve nota di commento a cura
del Dottor Salvatore Ganci, Funzionario della Corte dei conti. . |
Corte
di Cassazione – Sezioni unite civili
– Ordinanza n. 21262 del 20
ottobre 2016 -
Accertamento del diritto di voto e riparto di giurisdizione -
Breve nota di commento a cura del
Dottor Salvatore Ganci, Funzionario della Corte dei conti. |
Corte
di cassazione – Sezioni unite civili
–
Sentenza n. 17660 del 19 luglio 2013
- Uso di fondi pubblici -
Chi percepisce un contributo di scopo entra in
rapporto di servizio con l’Amministrazione.
Ai fini del riconoscimento della giurisdizione
della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla
qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere
un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione - bensì
alla natura del danno ed alla portata degli scopi perseguiti con la
contribuzione stessa. Ne consegue che in tema di danno erariale è
configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice del
contributo statale ed i soggetti privati e pertanto una loro
responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata
in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti
per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito
dall'Amministrazione. da
www.respamm.it |
.Corte
di cassazione – Sezioni unite civili –
Sentenza n. 4283 del 21 febbraio 2013 - La decisione ribadisce e consolida il principio di diritto secondo il
quale l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute
dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non
comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di
conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'
organizzazione amministrativa, e quindi il giudice contabile non viola i
limiti esterni della propria giurisdizione quando sottopone a giudizio di
responsabilità per danno erariale gli amministratori che hanno conferito
incarichi professionali senza determinazione specifica di contenuto,
durata, criteri, compenso, in contrasto con l'art. 7, ultimo comma, del
d.lgs. 3.2.1993, n. 29 (ora d.lgs. 165/2001). Il conferimento
dell'incarico è legittimo solo in ipotesi di impossibilità oggettiva, da
rappresentare nella delibera di far fronte all'esigenza richiesta con
personale interno all' organizzazione, la cui qualificazione professionale
l'amministrazione ha l'obbligo di verificare periodicamente ed
incrementare. |
Consiglio di Stato - TAR |
Consiglio
di Stato Sez. III Giur. -
Sentenza n. 1743 del 3 maggio 2016
-
Il
Consiglio di Stato si pronuncia in materia di interdittiva antimafia con
una minuziosa ricostruzione normativa dell'istituto.
da
www.giustizia-amministrativa.it
|
Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V -
Sentenza n. 4586 del 10 settembre 2014
-
Appalti pubblici - Responsabilità della Pubblica Amministrazione –
Ingiustizia del danno – Sufficienza – Elemento soggettivo – Non è elemento
costitutivo.
Massima a cura del Dottor Salvatore Ganci, Funzionario della Corte dei
conti. |
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - SEZ. I - Sentenza n. 6579 del 11 novembre 2010 - In tema di swap conclusi dagli Enti locali. |
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZ. I - Ordinanza n. 1887 del 29 aprile 2010 - Il T.A.R. del Lazio, su ricorso dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, sospende l’efficacia del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti”. |
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZ. I - Ordinanza n. 503 del 23 marzo 2010 - Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza - Composizione (art. 11, comma 8, L. n. 15 del 2009) - Componenti eletti dai magistrati della Corte dei conti – Numero uguale a quello dei componenti eletti dal Parlamento – Contrasto con gli artt. 100, comma 3, 103, comma 2, 108 e 104 Cost. - Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza - Composizione (art. 11, comma 8, L. n. 15 del 2009) – Mancata prevalenza dei componenti eletti dai magistrati della Corte dei conti rispetto a quelli di nomina parlamentare – Disparità di trattamento rispetto alle altre magistrature – Contrasto con l’art. 3 Cost. |
CONSIGLIO
DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - CONTRATTI DELLA P.A. - Sentenza 30
luglio 2008 n. 9 (nel conformarsi all’orientamento della Sez.
Unite secondo cui nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di
procedure di gara il G.A. non ha anche il potere di pronunciarsi sulle
sorti del contratto di appalto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione, afferma tuttavia che tale potere sussiste in sede di
esecuzione della sentenza di annullamento, nell’ambito della giurisdizione
di merito di cui il G.A. dispone in materia di esecuzione del giudicato),
sull’ammissibilità della reintegrazione in forma specifica da parte del
giudice dell’ottemperanza nelle ipotesi di annullamento di
un’aggiudicazione). |
Corte Costituzionale |
Corte
costituzionale -
Sentenza n. 196 del 9 novembre 2018 - Pres. Lattanzi, red. Sciarra. -
L. R. Regione Liguria n. 10
e 42/2008. Corte dei conti - Giudizio di parifica - Legittimazione
questioni costituzionalità. Corte dei conti - Giudizio di parifica -
Questioni costituzionalità - Parametri scrutinio - Violazione equilibri
finanziari. Corte dei conti - Questioni costituzionalità - Violazione
competenza legislativa Stato - Ridondanza.
Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei
rendiconti regionali sono legittimate a sollevare questioni di
costituzionalità, sussistendo tutte le condizioni richieste quali: a)
applicazione di parametri normativi; b) giustiziabilità del provvedimento
in relazione a situazioni soggettive dell’ente territoriale eventualmente
coinvolte c) pieno contraddittorio, sia nell’ambito del giudizio di
parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti, sia
nell’eventuale giudizio ad istanza di parte. La legittimazione in sede di
giudizio di parificazione è stata riconosciuta, con riferimento ai
parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri
economico finanziari. ai quali vanno ora accostati, ai limitati fini del
presente giudizio e alla luce delle peculiarità di esso, i parametri
attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato, poiché in tali
casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare
risorse. La violazione della sfera di competenza esclusiva legislativa
statale in materia di ordinamento civile comporta l’illegittimità
dell’iniziativa del legislatore regionale che ha disposto una spesa priva
di copertura normativa, e quindi lesiva dell’art. 81, quarto comma, Cost.,
in quanto relativa a una voce (indennità vicedirigenti regionali e
istituzione del ruolo) avvenuta senza il necessario fondamento della
contrattazione collettiva. |
Corte
Costituzionale,
Sentenza n. 6
dell'11 gennaio 2017 -
Disavanzo tecnico e il
principio di equilibrio di bilancio
-
Breve nota di commento a cura
del Dottor Salvatore Ganci, Funzionario della Corte dei conti. |
Corte
Costituzionale, Sentenza n. 251 del 25
novembre 2016 -
Riforma della P.A.
-
Sintesi della sentenza n. 251 del 2016 relativa ad
alcune deleghe della legge di riforma delle pubbliche amministrazioni. |
Corte
Costituzionale,
Sentenza n. 255 del 3 novembre 2014 -
Il
controllo sulle leggi della Regione siciliana è di natura successiva,
secondo l'art. 127 Cost.
Breve nota di commento a cura del Dottor Salvatore Ganci, Funzionario
della Corte dei conti. |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 9 febbraio 2011, n. 37 - CONTROLLO DI GESTIONE - È inammissibile, per difetto di legittimazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti – Sezione di controllo della Lombardia in sede di controllo di gestione diretto ad assicurare, in funzione collaborativa, in vista dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost. |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 5 marzo 2010, n. 81 - Spoils System - Illegittimità dell’art. 2, comma 161, del D.L. n. 262 del 2006, nella parte in cui prevede la cessazione degli incarichi dirigenziali non di vertice, conferiti a personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, ove non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006. |
Corte cOSTITUZIONALE - sentenza
n. 137 dell'8 maggio 2009 - Contributi - La Consulta boccia la
legge provvedimento della Regione Lazio che discrimina tra i destinatari
di contributi per attività di carattere sociale, culturale e sportivo" |
CORTE
COSTITUZIONALE -
Sentenza 1 dicembre 2008, n. 399 - Contratti di collaborazione coordinata
e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del
d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Prevista conservazione
dell'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
insuscettibili di riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e,
in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto
decreto legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di
dette collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza
contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del
collaboratore - Irragionevolezza, per contrarietà della norma rispetto
alla sua ratio - Illegittimità costituzionale. |
CORTE
COSTITUZIONALE - Sentenza 28 novembre 2008 n. 390 -
Pubblico impiego - Spoil system - Regione Lazio - Norme impugnate: Art.
133, c. 5°, della legge Regione Lazio 28/04/2006, n. 4; art. 10 della
legge della Regione Lazio 16/06/1994, n. 18.
La Suprema Corte dichiara illegittime le norme della Regione Lazio che
hanno previsto la revoca automatica dei componenti del collegio sindacale
delle ASL e delle Aziende ospedaliere, senza il rispetto dei principi del
giusto procedimento. |
CORTE
COSTITUZIONALE - Sentenza 24 ottobre 2008 n. 351 - Pubblico impiego - Spoils system -
Regione Lazio
- Disciplina prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, della L.
reg. n. 8 del 2007 - Dirigenti di organi di amministrazione di enti
pubblici decaduti ai sensi di norme legislative regionali (c.d. "spoil
system") dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte
costituzionale - Previsione del potere della Giunta regionale di
deliberare in via alternativa il reintegro nelle cariche ed il ripristino
dei relativi rapporti di lavoro o un'offerta di equo indennizzo -
Illegittimità costituzionale - Per violazione dell’art. 97 Cost. - Va
dichiarata. |
Corte Costituzionale
- Sentenza 28 marzo 2008 n. 74 - Dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle
pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della
Corte dei.... |
"LA
CONSULTA BOCCIA LO SPOIL SYSTEM" |
Comunità Europea |
CORTE DI GIUSTIZIA CE - SEZIONE VI - Sentenza 4 marzo 2010 C-297-08 - Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/12/CE – Artt. 4 e 5 – Gestione dei rifiuti – Piano di gestione – Regione Campania - Rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento – Pericolo per la salute umana o per l’ambiente – Forza maggiore – Turbative dell’ordine pubblico – Criminalità organizzata. |
CORTE DI GIUSTIZIA CE - SEZIONE III - Sentenza 10 settembre 2009 C-573-07 - Affidamento in house - Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani - Assegnazione senza gara d’appalto - Assegnazione ad una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, ma il cui statuto prevede la possibilità di una partecipazione di capitale privato. |
CORTE DI GIUSTIZIA CE - SEZIONE III - Sentenza 3 settembre 2009 C-2-08 - SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - Iva - Primato del diritto comunitario - Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell’autorità di cosa giudicata |
CORTE DI GIUSTIZIA CE - SEZIONE III - Sentenza 26 marzo 2009 C-326-07 - PRIVATIZZAZIONI-GODEN SHARE - Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 56 CE – Statuti di imprese privatizzate – Criteri di esercizio di taluni poteri speciali detenuti dallo Stato. |