OSSERVATORIO bancario e finanziario in Europa e nel sistema regolatorio internazionale a cura dell'Avv. Laura Lunghi

"RIFLESSIONI SUL GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO NEL MERCATO ASSICURATIVO" del Professor Vincenzo Sanasi D'Arpe, Straordinario di Diritto dell'Economia nell'Università G. Marconi di Roma.

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"Abuso di posizione dominante nel mercato concorrenziale: il caso Unilever dei gelati Algida" di Roberta Loconte, Cultore di Diritto dell’informazione, Sapienza Università di Roma.

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"L’EVOLUZIONE DELLA SUPERVISIONE PUBBLICA SUI CONFIDI" di Davide Siclari, Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia – Sapienza Università di Roma.

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"Gestione del credito deteriorato delle banche: iniziative regolamentari europee e nazionali" a cura dell’Avv. Laura Lunghi.

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"ANATOCISMO. Il D.M. n. 343 CICR del 3 agosto 2016: i rischi di un’interpretazione letterale astratta ed i punti più importanti da chiarire" a cura dell’Avv. Laura Lunghi.

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"Un nuovo paradigma regolamentare per le banche europee" dell’Avv. Laura Lunghi.

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PRESENTAZIONE

Il sistema europeo dei controlli pubblici sulle banche è stato interessato nel corso degli ultimi anni da un radicale processo evolutivo che super il modello della vigilanza armonizzata, cui si era sinora ispirata la legislazione europea, verso la realizzazione di una vera e propria Unione Bancaria, caratterizzata da una vigilanza integrata pienamente a livello sovranazionale.

La crisi finanziaria ha dimostrato che il semplice coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica, e che è necessario addivenire a un meccanismo decisionale comune, contenendo altresì il rischio di frammentazione dei mercati bancari dell'UE, che compromette gravemente il mercato unico dei servizi finanziari.
 

L’integrazione mondiale dei mercati finanziari ed il mercato unico dell’UE hanno consentito al settore bancario di alcuni Stati membri di raggiungere livelli molte volte superiori al PIL nazionale, per cui alcune banche sono diventate troppo grandi per fallire rispetto ai sistemi nazionali vigenti. Inoltre, la storia dimostra che anche il fallimento di banche piuttosto piccole può causare danni sistemici a livello transfrontaliero e le corse agli sportelli a livello transfrontaliero possono gravemente indebolire i sistemi bancari nazionali, compromettendo le finanze pubbliche.

 Prima con l’Istituzione del S.E.V.I.F. (Sistema europeo di vigilanza macroprudenziale (Regolamenti nn. 1092, 1093, 1094, 1095 del 2010) poi l’accelerazione a partire dal 2012, la Commissione europea ha invitato alla creazione di un'Unione bancaria, i cui capisaldi sono il trasferimento delle funzioni di vigilanza a livello europeo, l'adozione di forme di gestione integrata delle crisi bancarie e la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi[1].

 Il trasferimento delle funzioni di vigilanza a livello europeo è stato operato:

-     con il Meccanismo di vigilanza Unico (c.d. Single Supervisory Mechanism – SSM)[2], primo pillar dell’Unione Bancaria, istituito dal Regolamento 1024/2013 in vigore dal 4 novembre 2013 ed applicabile dal 4 novembre 2014, che attribuisce alla BCE compiti (task) e poteri (power) di vigilanza diretta ed esclusiva, sugli enti creditizi c.d. significativi, e, ripartita con le ANC (o le Autorità Nazionali Designate, “AND”), nei confronti degli enti creditizi meno significativi[3]. In attuazione del Regolamento 1024, il 16 aprile 2014 la BCE ha emanato il Regolamento 468/2014 (il “Regolamento Quadro” O “RSSM”)[4] che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito dell’MVU tra la stessa Banca Centrale, le ANC e le AND[5];

-         con il Meccanismo unico di Risoluzione delle crisi bancarie (c.d. Single Resolution Mechanism – SRM)[6],  istituito dal Regolamento n. 806/2014 in vigore dal 19 agosto 2014 ed applicabile dal 1° gennaio 2016 e disciplinato anche dalla Direttiva n. 2014/59/UE, in vigore dal 2 luglio 2014, che dovrà essere recepita entro il 1° gennaio 2016.

Il nuovo approccio ed i nuovi strumenti adottati dal Supervisore Unico e dal Regolatore Unico, investono la Banca nel suo complesso con possibili ripercussioni sui requisiti di capitale e liquidità e sui meccanismi di governo del Gruppo (inclusa la composizione degli Organi apicali) e il modello strategico e di business.

Nel nuovo panorama normativo che si estrinseca simultaneamente su più livelli istituzionali, si è inoltre consolidato un processo legislativo europeo che  attribuisce alle fasi di consultazione e di impact assessment un ruolo centrale nella definizione delle nuove regolamentazioni.

Queste cambiamento di contesto e di modello richiede da parte del Gruppo un forte coordinamentonei processi di  :

- Gestione dei rapporti con i Supervisori

- Gestione dei rapporti con le Autorità Regolamentari, inteso come coordinamento e presidio efficace e coerente delle proposte di legge in discussione e degli orientamenti assunti dal Regolatore, dei relativi impatti e del posizionamento strategico del Gruppo

Si tratta di processi:

·       inter-funzionali, ad esempio in relazione al soddisfacimento dei requisiti del Supervisory Review and Evaluation Programme (SREP) condotto da SSM o in relazione alle risposte alle normative in consultazione da parte dei Regulator

·       che riguardano e intercorrono simultaneamente tra una pluralità di interlocutori istituzionali, ad esempio sia il Meccanismo di Supervisione Unica sia il Meccanismo di Risoluzione Unica sia le Autorità Competenti e di Risoluzione nazionali e delle Autorità di Regolamentazione

·       che richiedono un coordinamento  e un presidio efficace del Supervisore Unico e dei Regulators, data la loro architettura intrinsecamente sovranazionale (p.e. Joint Supervisory Team, College of Supervisor , Resolution College…)  e le possibili implicazioni su capitale e liquidità, modelli di governance e di business della Banca

In questo quadro, la rivista Contabilità Pubblica, ha deciso di dedicare un Osservatorio che assume la denominazione "Osservatorio bancario e finanziario in Europa e nel sistema regolatorio internazionale”, curato dall’Avvocato Laura Lunghi, professionista ed universitaria di esperienza in questo ambito.

 

[1] Cfr. Relazione Verso un'autentica unione economica e monetaria", presentata il 26 giugno 2012 dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy che propone "un quadro finanziario integrato per garantire la stabilità finanziaria soprattutto nella zona euro e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche per i cittadini europei. Un quadro di questo tipo eleva la responsabilità per la vigilanza a livello europeo ed offre meccanismi comuni per la risoluzione bancaria e la garanzia dei depositi dei clienti".

[
2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-953_it.htm.

[3] La definizione di enti creditizi è contenuta nell’art. 4, comma 1, n. 1), del Regolamento 575/2013 (“CRR”), aventi sede in uno Stato Membro dell’UE la cui moneta è l’euro, ovvero in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro e la cui AND abbia instaurato con la BCE un accordo di “stretta cooperazione”.

[4] Il Regolamento Quadro, entrato in vigore il 15 maggio 2014, disciplina in particolare (i) la metodologia di valutazione dei criteri di significatività degli enti (su base individuale e consolidata) e (ii) la definizione delle procedure relative alla relazione tra la BCE e le ANC (o le AND) relativamente alla vigilanza sugli enti significativi e meno significativi.

[5] La base normative per l’attribuzione dei poteri alla BCE è l’art. 127, par. 6 TFUE oltre all’art. 26 e art. 114 TFUE, oltre a 290 e 291 TFUE.

[6]Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm